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Art. 9 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Concorsi

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Art. 9 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Concorsi

1. Le borse di studio e i contributi per opere vengono assegnati nel quadro di un concorso annuale a produttori culturali professionali che dispongono di potenziale di sviluppo nella loro attività e che presentano piani o progetti concreti per la loro opera. I contributi per opere promuovono l'elaborazione contenutistica di progetti convincenti dal profilo culturale, indipendenti e realizzabili.

2. L'importo di una borsa di studio o di un contributo per opere ammonta al massimo a 20 000 franchi all'anno.

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