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Art. 8 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Retribuzione

Commissioni
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Art. 8 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Retribuzione

1. I membri della Commissione per la cultura e delle commissioni speciali sono considerati collaboratori a titolo accessorio e vengono retribuiti conformemente all'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

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