494.310
KFVOPCOPCult
CH-GR
Art. 5 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - 2. Compiti
Commissioni
Art. 5 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · 2. Compiti
1. La Commissione per la cultura
a) consiglia il Governo e il Dipartimento in questioni relative alla promozione della cultura, in particolare nell'elaborazione e nella verifica della strategia per la promozione della cultura;
b) esamina di norma le domande di contributo superiori a 20 000 franchi ed emette un giudizio tecnico a destinazione del Governo o del Dipartimento;
c) presenta proposte per il conferimento di premi conformemente all'articolo 16 della legge sulla promozione della cultura.
2. La Commissione per la cultura deve essere regolarmente informata in merito al lavoro delle commissioni speciali.