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Art. 20 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Acquisto di media

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Art. 20 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Acquisto di media

1. Sulla base delle domande pervenute, il Dipartimento stabilisce i singoli contributi per gli acquisti di media.

2. Esso può definire i media aventi diritto a contributi e disciplinare la procedura.

3. I contributi per gli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio.

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