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Art. 19 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Finanziamento speciale lotteria intercantonale

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Art. 19 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Finanziamento speciale lotteria intercantonale

1. Nel quadro del preventivo, il Governo mette a disposizione crediti annui attingendo al finanziamento speciale lotteria intercantonale, in particolare per i seguenti scopi

a) contributi per la promozione della cultura;

b) contributi per la cultura giovanile;

c) contributi per la promozione della produzione professionale e per la ricerca.

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