494.310
KFVOPCOPCult
CH-GR
Art. 19 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Finanziamento speciale lotteria intercantonale
Finanziamento
Art. 19 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Finanziamento speciale lotteria intercantonale
1. Nel quadro del preventivo, il Governo mette a disposizione crediti annui attingendo al finanziamento speciale lotteria intercantonale, in particolare per i seguenti scopi
a) contributi per la promozione della cultura;
b) contributi per la cultura giovanile;
c) contributi per la promozione della produzione professionale e per la ricerca.