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Art. 18 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Modalità di conteggio e di pagamento

Scuole di canto e di musica
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Art. 18 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Modalità di conteggio e di pagamento

1. Dopo la conclusione dell'anno civile, al più tardi entro metà febbraio, i comuni o le scuole di canto e di musica inoltrano al Dipartimento una domanda dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i contributi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.

2. Sulla base di questa domanda vengono versati i contributi ai comuni o alle singole scuole.

3. Il Cantone versa acconti per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ultimo conteggio dei contributi cantonali disponibile.

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