Legislator Giurisprudenza & Legislazione
494.310 KFVOPCOPCult CH-GR

Art. 16 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Spese computabili e materie d'insegnamento

Scuole di canto e di musica
Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 16 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Spese computabili e materie d'insegnamento

1. Il contributo per ogni unità d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a contributi per un insegnante di scuola elementare conformemente alla legge scolastica, aggiungendo il 20 per cento per gli oneri complementari del lavoro nonché il 20 per cento per altre spese.

2. Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti.

3. Sono materie/settori d'insegnamento sovvenzionati

a) formazione musicale di base (educazione prescolare e/o istruzione di base);

b) ampio insegnamento strumentale e vocale (diverse forme d'insegnamento);

c) attività musicale in gruppo (ensemble, coro, orchestra);

d) danza e balletto;

e) materie complementari (ritmica, materie teoriche nei settori musica, danza e balletto).

← Art. 15 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Competenze Art. 17 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →