Legislator Giurisprudenza & Legislazione
494.310 KFVOPCOPCult CH-GR

Art. 14 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Programmi prioritari

Misure di promozione particolari
Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 14 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Programmi prioritari

1. La concessione di sussidi a programmi culturali prioritari presuppone la presenza di una strategia globale dell'organizzazione mantello cantonale competente. Questa strategia è soggetta all'approvazione del Governo.

2. Sulla base della strategia globale, il Governo stabilisce le spese aventi diritto a sussidi.

← Art. 13 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Competenze Art. 15 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →