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Art. 13 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Accordi di prestazioni

Misure di promozione particolari
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Art. 13 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Accordi di prestazioni

1. Gli accordi di prestazioni con istituzioni culturali vengono decisi dal Dipartimento o dal Governo.

2. Essi contengono in particolare una descrizione degli obiettivi e delle prestazioni dell'attività culturale dell'istituzione, il contributo d'esercizio annuale del Cantone prospettato nonché le disposizioni relative al controlling e alla presentazione del rapporto.

3. Gli accordi di prestazioni vengono di norma stipulati per un periodo di quattro anni.

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