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Art. 10 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Diritto a borse di studio e contributi per opere

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Art. 10 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Diritto a borse di studio e contributi per opere

1. Hanno diritto di partecipare ai concorsi i produttori culturali professionali che

a) risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni; oppure

b) presentano uno stretto legame con il Cantone dei Grigioni o con la cultura grigionese.

2. La stessa persona può ricevere una borsa di studio o un contributo per opere al massimo tre volte.

3. Nel quadro di tale concorso non si concedono borse di studio o contributi per opere per formazioni che hanno diritto a contributi conformemente alla legge sulle borse di studio[6].

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