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Art. 1 Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Competenze

Disposizioni generali
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Art. 1 Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult · Competenze

1. Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) provvede all'attuazione della legge sulla promozione della cultura ed esercita tutte le competenze che non sono trasferite a un'altra autorità o unità amministrativa. Il Servizio cantonale è l'Ufficio della cultura (Ufficio).

2. L'Ufficio cura i contatti con le istituzioni e le associazioni nei settori cultura, salvaguardia e promozione delle lingue nonché ricerca culturale.

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