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15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Disposizioni generali

1. La Biblioteca cantonale è pubblica e accessibile a chiunque (utente, persona).

2. Nel caso di persone senza domicilio fisso, il prestito può essere limitato o può essere richiesta una garanzia.

Disposizioni generali

1. Gli orari di apertura della Biblioteca cantonale vengono stabiliti dal Dipartimento competente su proposta della direzione della Biblioteca e resi noti pubblicamente.

Disposizioni generali

1. Al primo prestito, ogni persona viene iscritta e riceve una tessera della biblioteca. Il personale della Biblioteca verifica i dati personali.

2. La tessera della Biblioteca è personale e non trasmissibile. Cambiamenti di nome e di indirizzo, così come pure lo smarrimento della tessera vanno comunicati senza indugio alla Biblioteca cantonale. La sostituzione è soggetta a spese.

3. I dati degli utenti vengono utilizzati soltanto per scopi bibliotecari interni al sistema bibliotecario.

Consultazione e prestito di media

1. Tutti i servizi della Biblioteca cantonale sono soggetti a spese o presuppongono il possesso di una tessera della Biblioteca.

2. I media nell'area di libero accesso possono essere consultati sul posto senza bisogno della tessera della Biblioteca.

Consultazione e prestito di media

1. I termini di prestito per i singoli tipi di media sono fissati dalla direzione della biblioteca e resi noti pubblicamente.

Consultazione e prestito di media

1. La responsabilità per il rispetto dei termini di prestito spetta all'utente.

2. Per media non restituiti entro il termine, dopo la scadenza del termine di prestito vengono riscosse tasse di sollecito.

Consultazione e prestito di media

1. Il fondo di consultazione della Biblioteca cantonale può in linea di principio essere consultato solo negli spazi della Biblioteca. Gli esemplari unici e quelli rari sono accessibili in accordo con la direzione della Biblioteca.

2. Le fotocopie da giornali e da media di valore possono essere fatte solo dal personale della Biblioteca. L'osservanza e il rispetto dei diritti d'autore vigenti spettano agli utenti.

3. Nella Biblioteca cantonale sono a disposizione apparecchi per la riproduzione di supporti audiovisivi d'archivio che non possono essere dati in prestito per motivi legati ai diritti d'autore.

Consultazione e prestito di media

1. Gli utenti sono tenuti a trattare con cura gli oggetti di proprietà della Biblioteca e a restituire i media presi in prestito nello stato in cui li hanno ricevuti.

2. Si presuppone il buono stato del media prima del prestito.

Consultazione e prestito di media

1. Ausili tecnici come computer, apparecchi di riproduzione, ecc., che la Biblioteca cantonale mette a disposizione dei propri utenti non possono venire manipolati. Eventuali spese di ripristino vengono fatturate all'utente.

2. Le infrazioni possono essere denunciate.

Consultazione e prestito di media

1. Ulteriori disposizioni concernenti il comportamento nella Biblioteca cantonale si trovano nel regolamento interno.

2. Vanno in ogni caso seguite le istruzioni del personale della Biblioteca per il rispetto del regolamento interno.

Tasse

1. Per i servizi della Biblioteca cantonale vengono riscosse le tasse indicate in allegato.

2. Sono esentati dalla tassa di utilizzazione annuale e mensile le persone di meno di 20 anni e gli studenti immatricolati a una scuola universitaria cantonale o a una scuola specializzata superiore cantonale.

3. Per lo smarrimento di un media della biblioteca vengono fatturate le spese per il riacquisto, nonché ulteriori tasse amministrative.

Ulteriori disposizioni

1. La responsabilità della Biblioteca cantonale è esclusa per quanto ammesso dalla legge.

2. In particolare viene esclusa ogni responsabilità per danni dovuti a supporti audiovisivi dati in prestito.

Ulteriori disposizioni

1. In caso di contravvenzioni al regolamento di consultazione, di disturbo dell'attività della Biblioteca, nonché di danneggiamento intenzionale della proprietà della Biblioteca, il diritto di utilizzazione può venire limitato, in caso di contravvenzioni gravi o ripetute può venire revocato temporaneamente.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento di consultazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni del 20 dicembre 1994 è abrogato.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2009.

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