Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'istruzione complementare) - Scopo
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Il Cantone appoggia quanto viene intrapreso per elevare la cultura popolare. Esso può concedere sussidi per manifestazioni e istituzioni che servono all'istruzione complementare degli adolescenti in età postscolastica e degli adulti.
1. Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta.
1. Si versano sussidi
a) per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisca ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepari gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro,
b) * per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folclore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico;
c) * per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima nonché per l'impiego efficiente delle risorse e di interesse per l'economia pubblica grigionese.
1. Chi vuol ottenere sussidi cantonali in base alla presente legge deve presentare al Dipartimento dell'educazione, dopo la relativa pubblicazione di questo Dipartimento, un preventivo e il programma dell'insegnamento o della manifestazione comunicando il numero di partecipanti previsto. Il Governo può emanare disposizioni sul numero dei partecipanti.
1. Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.
1. Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 percento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.
1. I conteggi vanno presentati semestralmente per esame al Dipartimento dell'educazione entro il 31 marzo e il 31 ottobre con tutte le fatture quietanzate e un rapporto sullo svolgimento delle manifestazioni o sull'attività svolta dalle biblioteche. Anche i versamenti si fanno ogni semestre.
2. Ove siano ottenibili sussidi federali, il Dipartimento dell'educazione trasmette i conteggi agli organi competenti.
1. Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.
1. Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti della legislazione cantonale, e specialmente
a) la legge concernente le scuole complementari e l'istruzione degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole complementari), del 16 ottobre 1966,
b) l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti e direttori di scuole complementari nel Cantone dei Grigioni, del 27 maggio 1969,
c) il programma per le scuole complementari del Cantone dei Grigioni, del 28 ottobre 1968.