Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) - Oggetto, campo d'applicazione (FMSV)
Indice delle disposizioni (28)
Testo normativo (28 Articoli)
1. La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione alla classe successiva e l'ottenimento del certificato di scuola specializzata e della maturità specializzata per la scuola specializzata gestita secondo le disposizioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
2. I regolamenti di scuole medie superiori private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.
1. Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene esplicite regolamentazioni, vengono applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo.
1. La formazione per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata dura di norma tre anni. In seguito all'ottenimento del certificato è possibile conseguire la maturità specializzata entro un anno.
1. L'insegnamento è impartito secondo i programmi emanati o approvati dal Governo e allestiti conformemente alle raccomandazioni della CDPE.
1. I campi professionali sono
1. * pedagogia con le materie
a) * forma e colore;
b) * musica II;
c) * fenomeni naturalistici;
d) * psicologia/pedagogia;
e) * psicologia/pedagogia/filosofia;
2. * lavoro sociale con le materie
a) * economia domestica/educazione alimentare;
b) * psicologia/pedagogia;
c) * psicologia/pedagogia/filosofia;
d) * sociologia;
e) * economia e diritto;
3. * salute con le materie
a) * biologia umana;
b) * fenomeni naturalistici;
c) * fisica/chimica;
d) * psicologia/pedagogia;
e) * psicologia/pedagogia/filosofia.
2. Entro la fine del secondo anno di formazione gli allievi svolgono un periodo di pratica extrascolastica della durata di quattro settimane. L'azienda di pratica è attiva in uno dei campi professionali della scuola specializzata.
3. Nel corso della formazione gli allievi svolgono due settimane di progetto riferite al campo professionale.
1. Sono materie di promozione una lingua cantonale quale lingua prima, una lingua nazionale quale seconda lingua, inglese quale terza lingua, matematica, fisica/chimica/biologia, geografia, storia, economia e diritto, arti figurative/arte, musica, psicologia/pedagogia, sport nonché nel secondo e nel terzo anno le materie del campo professionale scelto.
2. Il romancio o l'italiano possono essere definiti lingua prima insieme al tedesco. Per il calcolo del voto di promozione nella prima lingua combinata, le due lingue vengono considerate in misura del 50 per cento ciascuna.
3. Nel terzo anno di formazione, nel settore di studio delle materie artistiche gli allievi devono frequentare almeno una delle due materie arti figurative/arte e musica.
1. Un allievo è promosso alla fine dell'anno scolastico se, per quanto riguarda le materie di promozione, nella pagella del secondo semestre la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a 2,5 e la media non arrotondata dei voti di promozione raggiunge almeno il valore 4.
1. Durante il secondo o il terzo anno di formazione, gli allievi realizzano e presentano da soli o in gruppo un lavoro autonomo scritto o commentato per iscritto con riferimento al campo professionale scelto.
2. La direzione scolastica disciplina i dettagli circa la stesura e la valutazione del lavoro.
1. Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione del Dipartimento, l'ammissione all'esame finale presuppone la frequenza di una scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame finale nonché prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale.
1. Su proposta presentata dalla direzione scolastica all'Ufficio vengono esaminati per iscritto
1. * lingua prima: 180 minuti
2. * seconda lingua: 180 minuti
3. * matematica: 180 minuti
4. * una materia dai quattro settori di studio: 120 minuti
a) * matematica, scienze naturali, informatica;
b) * scienze umane e sociali;
c) * materie artistiche;
d) * sport
5. * una materia riferita al campo professionale
a) tranne forma e colore: 120 minuti
b) forma e colore: 240 minuti
2. Sono oggetto dell'esame orale la lingua prima, la seconda lingua e l'inglese. L'Ufficio stabilisce su proposta della direzione scolastica una materia non esaminata già per iscritto dai settori di studio matematica, scienze naturali, informatica o scienze umane e sociali, nonché una materia riferita al campo professionale.
3. L'esame orale dura 15 minuti; in precedenza viene concesso un tempo di preparazione sotto sorveglianza di 15 minuti.
1. Con riguardo all'aspetto del certificato di scuola specializzata fanno stato le disposizioni della CDPE. Il certificato di scuola specializzata può contenere iscrizioni supplementari, in particolare i voti in insegnamento strumentale e in sport nonché indicazioni riguardo al luogo e all'azienda della pratica extrascolastica.
2. Nel certificato di scuola specializzata vengono indicati voti interi e mezzi voti, eventuali risultati intermedi non vengono arrotondati ai fini del calcolo del voto da inserire nel certificato di scuola specializzata.
3. I certificati di scuola specializzata sono firmati dal direttore del Dipartimento nonché dal direttore della rispettiva scuola media superiore.
1. Il superamento dell'esame finale si conforma alle disposizioni della CDPE, sulla base dei voti del certificato di scuola specializzata.
1. I titolari di un certificato di scuola specializzata nei settori sanitario o sociale possono conseguire la relativa maturità specializzata secondo le direttive della CDPE.
2. La formazione volta al conseguimento della maturità specializzata può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del certificato di scuola specializzata.
1. La sede di formazione per conseguire la maturità specializzata sanitaria è il Centro di formazione Surselva. A quest'ultimo competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata.
2. La sede di formazione per conseguire la maturità specializzata sociale è la Scuola cantonale grigione. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata.
3. Il luogo di rilascio del certificato è la rispettiva scuola specializzata. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza agli allievi durante il periodo di pratica, nonché l'assistenza durante il lavoro di maturità specializzata e la sua valutazione.
1. Durante il ciclo di formazione va svolto un periodo di pratica e va redatto un lavoro di maturità specializzata. Fanno stato le disposizioni della CDPE.
2. Il Dipartimento disciplina mediante istruzioni in particolare i dettagli relativi al periodo di pratica e al lavoro di maturità specializzata.
3. Entro il 31 gennaio, la rispettiva sede di formazione propone per approvazione all'Ufficio gli esperti per il lavoro di maturità specializzata.
1. La maturità specializzata è considerata superata se il lavoro di maturità specializzata ha ottenuto almeno il voto 4 e il periodo di pratica è stato qualificato come "svolto".
2. Le parti non superate della maturità specializzata possono essere ripetute una volta l'anno seguente.
1. Il certificato di maturità specializzata viene consegnato conformemente alle disposizioni della CDPE nel luogo di rilascio del certificato e viene firmato dal direttore del Dipartimento nonché dai direttori delle scuole medie superiori nel luogo di rilascio del certificato e nella sede di formazione.
1. I titolari di un certificato di scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia possono conseguire la corrispondente maturità specializzata secondo le direttive della CDPE.
2. La formazione volta al conseguimento della maturità specializzata può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del certificato di scuola specializzata.
1. La sede di formazione per il conseguimento della maturità specializzata pedagogica è la Scuola media superiore evangelica di Schiers. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa e operativa nonché lo svolgimento del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata.
2. Il luogo di rilascio del certificato è la rispettiva scuola specializzata. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza durante il lavoro di maturità specializzata e la sua valutazione.
1. La direzione della Scuola media superiore evangelica di Schiers collabora con la direzione dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e coordina con essa il termine di iscrizione al ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità specializzata.
2. ...
1. La formazione e gli esami per la maturità specializzata nel campo professionale della pedagogia si conformano alle disposizioni della CDPE. La formazione è strutturata in moduli. Il programma d'insegnamento viene emanato dal Governo.
2. Le materie d'esame nella lingua prima e nella seconda lingua sono due lingue cantonali oppure una lingua cantonale e l'inglese.
3. Ogni materia del ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità specializzata viene conclusa con un esame, dal quale risulta un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto.
1. Durante il ciclo di formazione, i candidati devono redigere un lavoro di maturità specializzata. Dalla valutazione del lavoro di maturità specializzata deriva un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto.
2. Per l'ammissione agli esami finali è necessario che il lavoro di maturità specializzata sia stato valutato almeno con il voto 4.
3. Il Dipartimento disciplina in istruzioni in particolare i dettagli relativi al lavoro di maturità specializzata.
1. Gli esami vengono organizzati e svolti dalla Scuola media superiore evangelica di Schiers.
2. Entro il 31 gennaio, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni propone per approvazione all'Ufficio gli esperti per gli esami.
1. Per il conferimento del certificato di maturità specializzata fanno stato le condizioni seguenti
1. la media dei voti delle materie d'esame e del lavoro di maturità specializzata è almeno del 4;
2. nelle materie d'esame, al massimo due voti sono insufficienti;
3. nelle materie d'esame, la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a 1.
2. Chi non ha superato la maturità specializzata può ripetere una volta gli esami in occasione della prossima sessione d'esami. La ripetizione comprende tutte le materie nelle quali non sono stati ottenuti voti sufficienti.
1. Il certificato di maturità specializzata viene consegnato conformemente alle disposizioni della CDPE nel luogo di rilascio del certificato e viene firmato dal direttore del Dipartimento nonché dai direttori delle scuole medie superiori nel luogo di rilascio del certificato e nella sede di formazione.
1. L'esecuzione compete all'Ufficio.
1. L'ordinanza sulla scuola media di diploma del 26 ottobre 1999 è abrogata.
1. La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° settembre 2008.