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Art. 8 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Costi per frequentare la scuola

Disposizioni generali
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Art. 8 OCESMS · Costi per frequentare la scuola

1. I costi associati alla frequenza di una scuola media superiore sono a carico dell'allievo o dei titolari dell'autorità parentale. Si tratta in particolare dei costi per il materiale didattico, le escursioni, le gite scolastiche, gli esami esterni per il conseguimento di certificati linguistici e di informatica nonché per le offerte complementari.

2. Per gli allievi aventi diritto a contributi, i costi per gli esami per l'ottenimento di un certificato linguistico conformemente all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza sul liceo sono a carico del Cantone. Le scuole medie superiori private notificano i costi corrispondenti all'Ufficio entro il 15 luglio.

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