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Art. 6 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Unità allievo computabili

Disposizioni generali
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Art. 6 OCESMS · Unità allievo computabili

1. L'unità allievo computabile per allievo avente diritto a contributi si basa sul numero di settimane di lezioni frequentate; sono computabili al massimo 38 settimane di lezioni.

2. Entro il 15 luglio le scuole medie superiori private devono comunicare all'Ufficio, secondo le direttive di quest'ultimo, i dati necessari per determinare le unità allievo computabili relative all'anno scolastico che volge al termine.

3. Il Dipartimento emana disposizioni per il calcolo dei contributi cantonali pro rata temporis.

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