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Art. 5 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Periodo scolastico annuale

Disposizioni generali
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Art. 5 OCESMS · Periodo scolastico annuale

1. Le 39 settimane di scuola sono composte da 38 settimane di lezioni e da una settimana di esami.

2. Il contributo cantonale pagato si basa su 38 settimane di lezioni. L'indennizzo della settimana di esami è compreso nella forfetaria di base conformemente all'articolo 25 della legge sulle scuole medie superiori.

3. Le scuole medie superiori devono notificare entro dieci giorni all'Ufficio, secondo le direttive di quest'ultimo, le entrate, i passaggi, le uscite nonché le assenze dovute a malattia o a infortunio e i congedi autorizzati dalla direzione scolastica a partire da cinque giornate di lezione.

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