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Art. 22 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - 2. Forfetaria per talenti

Mandati di prestazioni e forfetarie per scuole medie superiori private
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Art. 22 OCESMS · 2. Forfetaria per talenti

1. Una forfetaria per talenti può essere chiesta all'Ufficio. Il pagamento alle scuole medie superiori private si basa sulle unità allievo computabili.

2. Le scuole medie superiori private comunicano all'Ufficio entro il 15 luglio gli allievi aventi diritto a contributi che nell'anno scolastico che volge al termine hanno soddisfatto le condizioni per essere ammessi al programma di promozione approvato dal Governo e che hanno partecipato a questo programma.

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