Art. 21 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Promozione dei talenti 1. Programmi di promozione
Art. 21 OCESMS · Promozione dei talenti 1. Programmi di promozione
1. Le domande per lo svolgimento di programmi di promozione devono essere presentate al Governo, secondo le direttive dell'Ufficio, almeno un anno prima della prevista introduzione e contengono la descrizione del programma di promozione, i criteri per l'ammissione al programma di promozione, le indicazioni relative alla verifica annuale delle prestazioni e al rispetto degli standard di qualità, le condizioni per l'abbandono del programma di promozione, le indicazioni relative alle qualifiche del personale impiegato per il programma di promozione e le indicazioni relative all'infrastruttura necessaria per lo svolgimento del programma di promozione.
2. Possono essere svolti programmi di promozione nei settori sport, musica, arti visive, matematica e scienze naturali.
3. Per l'approvazione di un programma di promozione si presuppone per quanto riguarda il settore sport il marchio di qualità Swiss Olympic Sport School o Swiss Olympic Partner School oppure il partenariato con un istituto universitario nel settore disciplinare dello sport, per quanto riguarda i settori musica e arti visive il partenariato con un'alta scuola d'arte nonché per quanto riguarda i settori matematica e scienze naturali il partenariato con un'università o con un politecnico federale.