Art. 19 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Forfetaria per le lingue
Art. 19 OCESMS · Forfetaria per le lingue
1. Una sezione per lingua che dà origine a una forfetaria per le lingue corrisponde a un livello d'insegnamento intersezionale di una classe di al massimo 24 allievi aventi diritto a contributi. Un insegnamento intersezionale o pluriclasse dà origine a un'unica forfetaria per le lingue per ciascun gruppo di studio intersezionale o pluriclasse.
2. La forfetaria per le lingue per ciascuna sezione viene originata da allievi aventi diritto a contributi del liceo o della scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia. Essa si basa sullo svolgimento di quattro lezioni singole per 38 settimane all'anno nella prima lingua romancio o italiano e di due lezioni singole di insegnamento immersivo nella lingua corrispondente per 38 settimane all'anno in una delle materie biologia, storia o geografia. Le lezioni si tengono durante almeno quattro anni scolastici consecutivi a partire dalla prima classe del liceo quadriennale o durante due anni consecutivi di scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia e vanno impartite da insegnanti la cui prima lingua è il romancio rispettivamente l'italiano.
3. La forfetaria per le lingue secondo la legge sulle scuole medie superiori rimane invariata a prescindere dal numero di materie insegnate in modo immersivo.
4. Entro il 15 luglio le scuole medie superiori private comunicano all'Ufficio i dati necessari per calcolare le forfetarie per le lingue computabili per l'anno scolastico che volge al termine.