Art. 14 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Fatturazione ai comuni
Art. 14 OCESMS · Fatturazione ai comuni
1. L'Ufficio comunica alle scuole medie superiori entro il 15 settembre le unità allievo computabili per l'anno scolastico trascorso e il contributo comunale, che viene adeguato periodicamente al rincaro.
2. Per gli allievi del liceo inferiore aventi diritto a contributi, le scuole medie superiori, secondo le direttive dell'Ufficio, fatturano ai comuni di domicilio dei genitori il contributo comunale per unità allievo computabile.
3. Entro il 15 ottobre le scuole medie superiori informano i comuni di domicilio dei genitori degli allievi aventi diritto a contributi che frequentano il liceo inferiore presso la scuola media superiore. Al termine del primo semestre fatturano a questi comuni di domicilio un acconto dell'ammontare di 7000 franchi per allievo.