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Art. 12 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Emolumenti

Disposizioni generali
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Art. 12 OCESMS · Emolumenti

1. Per sostenere l'esame d'ammissione cantonale deve essere corrisposto un emolumento di 100 franchi.

2. Per il conseguimento della maturità specializzata in seguito alla conclusione positiva della scuola specializzata deve essere corrisposto un emolumento di 460 franchi.

3. Nel quarto anno della scuola media di commercio e della scuola media di informatica, durante il quale viene svolto il periodo di pratica di lunga durata, deve essere corrisposto un emolumento di 460 franchi.

4. Gli allievi aventi diritto a contributi i quali dopo un esame finale non superato si ripresentano all'esame senza aver ripetuto la classe finale devono corrispondere per l'esame un emolumento di 200 franchi.

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