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Art. 11 Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS) - Condono della tassa scolastica

Disposizioni generali
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Art. 11 OCESMS · Condono della tassa scolastica

1. Agli allievi aventi diritto a contributi in congedo viene condonato il 50 per cento della tassa scolastica per ciascun semestre di congedo.

2. La direzione della scuola può condonare la tassa scolastica agli allievi che frequentano una scuola media superiore nel Cantone nel quadro di un programma di scambio tra allievi.

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