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Art. 4e Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie superiori (Ordinanza sull'ammissione) - 5. Vie legali

Disposizioni generali
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Art. 4e Ordinanza sull'ammissione · 5. Vie legali

1. Una volta esaurite le vie di impugnazione interne alla scuola, le decisioni concernenti il mancato superamento di esami scritti e il mancato superamento della procedura d'ammissione possono essere impugnate entro dieci giorni mediante ricorso al Tribunale d'appello.

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