Legislator Giurisprudenza & Legislazione
421.040 AVOTOACT CH-GR

Art. 7 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Conseguenze giuridiche in caso di presentazione tardiva delle indicazioni e dei giustificativi

Condizioni di ammissione e organizzazione dell'esame d'ammissione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 OACT · Conseguenze giuridiche in caso di presentazione tardiva delle indicazioni e dei giustificativi

1. In caso di presentazione tardiva delle indicazioni e dei giustificativi di cui all'articolo 6 capoverso 2, una partecipazione all'esame d'ammissione è esclusa.

← Art. 6 OACT Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Oggetto Art. 8 OACT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →