Legislator Giurisprudenza & Legislazione
421.040 AVOTOACT CH-GR

Art. 4 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Momento dell'ammissione

Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 OACT · Momento dell'ammissione

1. L'ammissione a una classe per talenti deve di norma avvenire per l'inizio dell'anno scolastico. In casi motivati l'Ufficio può autorizzare eccezioni.

← Art. 3 OACT Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Oggetto Art. 4a OACT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →