421.040
AVOTOACT
CH-GR
Art. 4 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Momento dell'ammissione
Disposizioni generali
Art. 4 OACT · Momento dell'ammissione
1. L'ammissione a una classe per talenti deve di norma avvenire per l'inizio dell'anno scolastico. In casi motivati l'Ufficio può autorizzare eccezioni.