421.040
AVOTOACT
CH-GR
Art. 2 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Scopo della procedura d'ammissione
Disposizioni generali
Art. 2 OACT · Scopo della procedura d'ammissione
1. Con la procedura d'ammissione si esamina l'idoneità dei candidati a frequentare una scuola per allievi dotati di particolari talenti.