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421.040 AVOTOACT CH-GR

Art. 2 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti (OACT) - Scopo della procedura d'ammissione

Disposizioni generali
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Art. 2 OACT · Scopo della procedura d'ammissione

1. Con la procedura d'ammissione si esamina l'idoneità dei candidati a frequentare una scuola per allievi dotati di particolari talenti.

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