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Art. 8 Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne) - Competenza degli enti scolastici

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Art. 8 Ordinanza sulle strutture diurne · Competenza degli enti scolastici

1. Gli enti scolastici sono responsabili per l'attività e per il finanziamento delle ulteriori strutture diurne.

2. Essi possono delegare del tutto o in parte a organizzazioni private l'attività delle ulteriori strutture diurne. Gli enti scolastici stipulano una convenzione con le organizzazioni private.

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