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Art. 7 Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne) - 2. Periodo

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Art. 7 Ordinanza sulle strutture diurne · 2. Periodo

1. In caso di bisogno, l'obbligo di offerta vale

a) durante le settimane di scuola;

b) da lunedì a venerdì, salvo i giorni festivi;

c) dalle ore 07.30 alle ore 18.00.

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