421.030
CH-GR
Art. 2 Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne) - Concetti
Art. 2 Ordinanza sulle strutture diurne · Concetti
1. Nella presente ordinanza sono considerati
a) enti scolastici: comuni o corporazioni di comuni che gestiscono la scuola popolare pubblica secondo la legge scolastica;
b) ulteriori strutture diurne: offerte di assistenza degli enti scolastici per allievi della scuola popolare pubblica messe a disposizione durante le settimane di scuola e che vanno oltre l'assistenza durante gli orari fissi prescritta dalla legge;
c) assistenza ai bambini complementare alla famiglia: offerte di assistenza dei comuni o di organizzazioni private al di fuori delle ulteriori strutture diurne;
d) unità di assistenza iniziata: unità di assistenza mattutina o pomeridiana la cui durata è inferiore a un'ora, ma che viene offerta per almeno 30 minuti.