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Art. 2 Ordinanza relativa alla legge sulle scuole popolari (Ordinanza sulle scuole popolari, OSP) - Tassa scolastica

Enti scolastici
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Art. 2 Ordinanza sulle scuole popolari, OSP · Tassa scolastica

1. La tassa scolastica e i costi di trasporto in caso di collaborazione su base contrattuale conformemente all'articolo 5 della legge sulle scuole popolari sono assunti dal comune di domicilio, se l'ente scolastico non ha adottato una regolamentazione diversa. Non è ammessa una partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale.

2. La tassa scolastica ammonta al massimo ai costi complessivi per allievo del corrispondente grado.

3. In caso di controversie, il Dipartimento decide in merito all'assegnazione e alla tassa scolastica.

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