Ordinanza relativa alla legge sulle scuole popolari (Ordinanza sulle scuole popolari, OSP) - Obbligo di ammissione (VSV)
Indice delle disposizioni (74)
Testo normativo (74 Articoli)
1. Ogni ente scolastico è tenuto ad ammettere alla frequenza della scuola allievi di comuni limitrofi privi di una corrispondente offerta pubblica, se sono disponibili l'infrastruttura e un numero sufficiente di insegnanti.
1. La tassa scolastica e i costi di trasporto in caso di collaborazione su base contrattuale conformemente all'articolo 5 della legge sulle scuole popolari sono assunti dal comune di domicilio, se l'ente scolastico non ha adottato una regolamentazione diversa. Non è ammessa una partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale.
2. La tassa scolastica ammonta al massimo ai costi complessivi per allievo del corrispondente grado.
3. In caso di controversie, il Dipartimento decide in merito all'assegnazione e alla tassa scolastica.
1. I contratti tra enti scolastici privati e pubblici necessitano dell'autorizzazione del Dipartimento.
1. Nel grado secondario I si deve mirare alla formazione di classi a livelli.
2. L'ente scolastico del grado secondario I può gestire la scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria secondo diversi modelli cooperativi.
3. Il Dipartimento emana direttive relative all'organizzazione e alla permeabilità.
1. Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico. Il consiglio scolastico di quest'ultimo decide in merito all'ammissione e alla tassa scolastica, con il consenso dell'ente scolastico di origine.
2. La tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto vengono di norma assunti dall'ente scolastico di origine. Se la scuola viene frequentata presso un altro ente scolastico prevalentemente per motivi che rientrano nell'interesse personale dei titolari dell'autorità parentale o del bambino, la tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto devono essere pagati dai titolari dell'autorità parentale.
3. Se un'istruzione scolastica speciale integrativa disposta dall'Ufficio per motivi che non rientrano nell'interesse personale dei titolari dell'autorità parentale o del bambino non può essere svolta nella scuola regolare dell'ente scolastico competente, il bambino ha diritto a una corrispondente istruzione scolastica presso il più vicino ente scolastico idoneo.
4. Le condizioni sono considerate soddisfatte se i motivi per la disposizione delle misure sono stati esaminati dai servizi specializzati dell'Ufficio e se il cambiamento è direttamente correlato all'attuazione dell'istruzione scolastica speciale.
5. Se le condizioni conformemente al capoverso 4 sono soddisfatte, il Cantone si fa carico della tassa scolastica nonché di eventuali costi di trasporto.
1. Gli enti scolastici possono ammettere alla scuola dell'infanzia anche bambini che compiranno il quarto anno d'età entro il 31 dicembre dell'anno civile in corso.
2. Dopo aver sentito i titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire di un anno la frequenza della scuola dell'infanzia, se secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso non sono soddisfatte. È possibile coinvolgere il Servizio psicologico scolastico.
1. Su domanda dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può rilasciare l'autorizzazione per l'accesso anticipato al grado elementare, se non esistono dubbi riguardo a un accesso al grado elementare. È possibile coinvolgere il Servizio psicologico scolastico.
2. Dopo aver sentito i titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire di un anno l'accesso al grado elementare, se secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso non sono soddisfatte. È possibile coinvolgere il Servizio psicologico scolastico.
1. Su domanda dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può autorizzare gli allievi che hanno completato gli undici anni di scuola dell'obbligo, ma che non hanno ancora concluso il grado secondario I, a frequentare altri anni di scuola.
2. Il consiglio scolastico può escludere gli allievi che, nonostante siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità parentale informati, mostrano un impegno insufficiente o non si attengono al regolamento della scuola.
1. Su domanda dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può decidere un proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico al più presto dopo dieci anni di scuola obbligatoria, se è garantita un'altra formazione scolastica o extrascolastica.
2. L'Ufficio decide in merito a ulteriori eccezioni ed emana disposizioni d'esecuzione relative al momento e alla procedura da seguire in caso di proscioglimento anticipato.
1. Le condizioni che richiedono il trasporto degli allievi sono date se dagli allievi non si può pretendere che raggiungano la scuola a piedi, in particolare se
a) la strada è particolarmente lunga o pericolosa;
b) vi è un handicap che pregiudica in misura considerevole la possibilità di percorrere la strada senza un mezzo di trasporto.
1. Gli insegnanti di scuole private e quelli che impartiscono insegnamento privato devono soddisfare le stesse condizioni valide per gli insegnanti della scuola popolare pubblica.
1. Se l'insegnamento privato o l'insegnamento presso scuole private non corrisponde ai requisiti legali e del programma didattico oppure non rispetta le condizioni, il Dipartimento può decidere il passaggio alla scuola pubblica.
2. Il Governo può decidere la chiusura di scuole private se queste non soddisfano le disposizioni legali o le condizioni poste.
1. Il Dipartimento può conferire un mandato di prestazioni agli ospedali e alle cliniche designati che soddisfano per analogia le direttive della legge sulle scuole popolari. La base è costituita da un piano per le scuole approvato dall'Ufficio.
2. Il mandato di prestazioni ha di norma una validità di quattro anni. Esso disciplina in particolare il tipo, la qualità e la quantità dell'offerta, le qualifiche del personale, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi per l'indennizzo delle prestazioni.
3. Sono considerati costi residui computabili soltanto i costi direttamente correlati all'istruzione scolastica all'interno di un ospedale necessari per il suo corretto svolgimento e che risultano effettivamente nel quadro di un'organizzazione e di una gestione opportune ed economiche dell'attività.
1. Per essere valido, il regolamento della scuola deve essere approvato dal Dipartimento.
1. Le direzioni scolastiche soddisfano le condizioni minime se
a) ai membri della direzione scolastica viene delegata la gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia e della pedagogia specializzata, del personale, dell'organizzazione, dell'amministrazione e delle finanze e se i rispettivi compiti sono stabiliti in un mansionario;
b) * i membri della direzione scolastica dispongono di esperienza professionale nel settore della pedagogia e di una formazione complementare nel settore della direzione di scuole. L'Ufficio decide in merito all'equivalenza di esperienze professionali e gestionali nonché di formazioni;
c) il volume d'impiego che un direttore scolastico dedica all'adempimento dei suoi compiti è almeno del 20 per cento. Per il calcolo del volume d'impiego minimo fanno stato le disposizioni della legislazione cantonale sul personale;
d) sono osservate le direttive del Dipartimento concernenti i contatti con le autorità cantonali.
2. Qualora con gli sforzi usuali l'ente scolastico non trovi un membro della direzione scolastica adeguato in possesso di una formazione complementare conclusa nel settore della direzione scolastica, in caso di assunzione le condizioni minime sono considerate soddisfatte anche se
a) il membro della direzione scolastica frequenta un ciclo di formazione nel settore della direzione scolastica riconosciuto dall'Ufficio; e
b) il ciclo di formazione nel settore della direzione scolastica riconosciuto viene concluso entro tre anni dal suo inizio.
3. I contributi a favore degli enti scolastici che dispongono di una direzione scolastica conformemente al capoverso 2 vengono versati a partire dall'inizio del ciclo di formazione. Se il ciclo di formazione non viene concluso entro il termine previsto conformemente al capoverso 2 lettera b, i contributi erogati devono essere restituiti al Cantone.
1. L'Ufficio può dichiarare obbligatori manifestazioni e corsi di perfezionamento per direzioni scolastiche.
2. Le direzioni scolastiche sono tenute a fornire informazioni all'Ufficio.
1. Per le direzioni scolastiche attive per diversi enti scolastici va stabilita contrattualmente una regolamentazione comune e unitaria dell'orario di lavoro e delle competenze.
1. Gli enti scolastici sono tenuti a rilevare dati statistici secondo le direttive del Dipartimento.
1. Una sezione di scuola dell'infanzia non può di norma contare più di 20 bambini.
2. Una sezione di scuola elementare non può di norma contare più di
a) 24 allievi in una sezione monoclasse;
b) 20 allievi in una sezione di due classi;
c) 18 allievi in una sezione di tre classi;
d) 16 allievi in una sezione di quattro classi;
e) 14 allievi in una sezione di cinque o sei classi.
3. Una sezione di scuola secondaria non può di norma contare più di
a) 22 allievi in una sezione monoclasse;
b) 18 allievi in una sezione di due o tre classi.
4. Una sezione di scuola di avviamento pratico non può di norma contare più di
a) 20 allievi in una sezione monoclasse;
b) 16 allievi in una sezione di due o tre classi.
5. Una sezione della materia arti tessili e tecniche nonché il settore economia domestica della materia economia, lavoro ed economia domestica non possono di norma contare più di
a) 14 allievi in una sezione monoclasse;
b) 12 allievi in una sezione pluriclasse.
6. La forma di istruzione e di sostegno separativa nel settore a bassa soglia non può di norma contare più di
a) 12 allievi in una sezione monoclasse;
b) 10 allievi in una sezione pluriclasse.
1. Le sezioni non possono di norma essere più piccole di
a) Scuola dell'infanzia: 5 bambini
b) Scuola elementare: 5 allievi
c) Scuola di avviamento pratico: 7 allievi
d) Scuola secondaria: 10 allievi
e) * forma di istruzione e di sostegno separativa nel settore a bassa soglia: 5 allievi
2. Il grado secondario I deve contare complessivamente almeno 17 allievi.
1. Se in una sezione vengono accolti allievi alloglotti, disabili o in altro modo fortemente bisognosi di sostegno, il numero di allievi massimo ammesso va adeguatamente ridotto. Il Dipartimento emana direttive per l'esecuzione.
2. Su richiesta dell'ente scolastico, il Dipartimento può rilasciare un'autorizzazione limitata nel tempo per divergere dal numero minimo o massimo di allievi per sezione.
1. L'ente scolastico può dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato.
1. Nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata.
1bis. In casi motivati gli enti scolastici possono prevedere un massimo di cinque lezioni per mezza giornata.
2. Tra le lezioni va prevista una pausa di almeno cinque minuti.
1. Durante l'orario fisso si tengono di principio delle lezioni. Inoltre, nell'orario fisso possono essere inserite anche altre offerte con collegamento diretto con l'insegnamento quali aiuto nei compiti, formazione musicale di base o lezioni supplementari di educazione fisica.
2. Lo svolgimento delle offerte con collegamento diretto con l'insegnamento può anche essere delegato a privati qualificati.
3. Il Dipartimento può emanare direttive per garantire la qualità.
1. I giorni di congedo concessi dall'ente scolastico agli allievi possono essere autorizzati anche sotto forma di singole lezioni. L'entità totale non può superare i 15 giorni di scuola oppure il triplo del numero di ore settimanali del corrispondente grado scolastico.
1. La griglia oraria del grado elementare comprende materie obbligatorie.
2. La materia religione si svolge sotto la responsabilità delle Chiese riconosciute dallo Stato e deve figurare quale materia obbligatoria nei piani delle lezioni.
1. La griglia oraria per il grado secondario comprende materie obbligatorie e opzionali.
2. La materia religione si svolge sotto la responsabilità delle Chiese riconosciute dallo Stato e deve figurare quale materia obbligatoria nei piani delle lezioni.
3. ...
4. ...
5. ...
1. Il Governo autorizza sulla base di una domanda e di un corrispondente piano scuole e classi gestite in due lingue cantonali.
1. L'autorità competente secondo la legislazione sulla gestione finanziaria decide in merito all'edizione, alla rielaborazione o alla riedizione di materiale didattico.
2. ...
3. ...
4. L'Ufficio fissa il prezzo di vendita del materiale didattico.
1. La scuola secondaria di valle comprende al massimo tre classi basate sulla 6a classe elementare. La 3a classe può essere gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.
1. Il Governo decide in merito al riconoscimento di una scuola secondaria quale scuola secondaria di valle, se viene dimostrato il bisogno.
2. Il Governo rilascia e ritira alla scuola secondaria di valle l'autorizzazione alla gestione della 3a classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.
1. Fanno stato in linea di principio il programma didattico e la griglia oraria della scuola secondaria. Le divergenze causate dall'insegnamento delle materie speciali devono essere presentate in un piano e richiedono l'approvazione del Dipartimento.
2. L'Ufficio può dispensare dalla frequenza di singole materie del programma didattico ordinario della scuola secondaria allievi iscritti a materie particolari.
3. Se la 3a classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, vengono applicati per analogia il programma didattico e la griglia oraria della Scuola cantonale.
1. Se una classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, devono essere adempite le seguenti condizioni per garantire la qualità della formazione
a) gli insegnanti frequentano attività di perfezionamento professionale per insegnanti di scuola media grigionesi secondo le condizioni valide per le scuole medie private;
b) gli allievi devono essere preparati in modo che, alla fine della 3a classe, possano di regola accedere a una scuola media grigionese senza dover ripetere un anno scolastico;
c) prima di accedere alla 4a classe di una scuola media grigionese, coloro che hanno assolto la 3a classe devono frequentare di regola un corso intensivo di tedesco da stabilirsi da parte del Dipartimento. Il Cantone si assume i costi del corso.
1. L'ammissione di allievi a una classe per allievi dotati di particolari talenti è vincolata a condizioni stabilite dal Governo.
2. Le classi per allievi dotati di particolari talenti possono essere gestite solo nel grado secondario I.
1. Gli enti scolastici offrono un insegnamento di sostegno per allievi alloglotti. All'occorrenza formano classi di inserimento per allievi alloglotti.
2. L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti si tiene di norma durante l'orario delle lezioni ordinario.
3. L'insegnamento va impartito per unità intera o per mezza unità.
1. Ai bambini che non sono di nazionalità svizzera ai quali viene impartito un insegnamento di lingua, storia e cultura del loro Paese da parte e a spese del loro consolato, deve per quanto possibile essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.
2. Gli enti scolastici mettono gratuitamente a disposizione le aule a questo scopo.
1. Le offerte time-out vanno allestite dagli enti scolastici quali sezioni gestite separatamente.
2. Le offerte time-out servono all'istruzione scolastica temporanea, nonché all'osservazione e alla promozione della personalità di allievi che presentano disturbi comportamentali.
3. La permanenza può superare i tre mesi solo in casi eccezionali motivati.
4. Per quanto possibile, vanno trasmessi gli stessi contenuti d'insegnamento della classe regolare. Si deve mirare al reintegro nella classe regolare.
1. Le decisioni di promozione sono orientate in primo luogo alla promozione dell'apprendimento.
2. In una valutazione globale degli allievi, in vista della promozione si devono tenere adeguatamente in considerazione anche fattori quali la lingua straniera e lo stadio di sviluppo fisico e psichico.
3. I titolari dell'autorità parentale così come gli allievi vengono coinvolti nei processi di valutazione e di decisione in modo adeguato al grado.
1. Se la promozione è minacciata, l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale almeno dodici settimane prima della fine dell'anno scolastico.
1. Per allievi che non riescono a seguire le lezioni secondo il programma didattico e che non raggiungono l'obiettivo di insegnamento e apprendimento di una classe, alla fine dell'anno può essere decisa una mancata promozione.
2. La decisione relativa alla mancata promozione deve essere comunicata per iscritto dal competente insegnante di classe ai titolari dell'autorità parentale, al più tardi 20 giorni prima dalla fine dell'anno scolastico, con indicazione dei rimedi giuridici.
1. Se il livello richiesto risulta evidentemente troppo elevato per un allievo, il consiglio scolastico, con il consenso dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, può eccezionalmente decidere nel corso del primo semestre un passaggio alla classe inferiore.
1. Sulla base di un rapporto dell'insegnante di classe relativo alle prestazioni e allo stato di sviluppo di un allievo, il consiglio scolastico può autorizzare la richiesta dei titolari dell'autorità parentale per il salto di una classe. In caso di dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi, si può fare capo al Servizio psicologico scolastico.
1. La procedura di passaggio deve avvenire in linea di massima senza esame e deve garantire un'assegnazione degli allievi alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria in base all'idoneità.
2. L'Ufficio emana direttive sulla procedura di passaggio.
1. Il sostegno integrativo comprende il sostegno quale prevenzione, il sostegno senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e il sostegno con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento.
2. I provvedimenti pedagogico-terapeutici comprendono la logopedia e la terapia psicomotoria.
3. L'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale comprende il sostegno e l'istruzione a bambini e adolescenti che, nonostante i provvedimenti a bassa soglia, non sono in grado di seguire a medio e lungo termine le lezioni nella scuola regolare.
4. La corrispondente assistenza comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura in istituzioni per l'istruzione scolastica speciale. Essa si può estendere anche all'assistenza durante i fine settimana o le vacanze.
5. Le misure in caso di elevato bisogno di sostegno comprendono l'educazione speciale precoce, la logopedia nella prima infanzia e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, l'audiopedagogia e le misure in caso di danni alla vista.
6. L'assistenza stazionaria per bambini con handicap importanti prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura.
1. È considerata integrativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale l'insegnamento si svolge nella classe regolare.
2. Sono considerate parzialmente integrative le forme di istruzione e di sostegno nelle quali una parte dell'insegnamento si svolge al di fuori della classe regolare in forma di lezioni di gruppo o individuali.
3. È considerata separativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale l'insegnamento si svolge in una sezione al di fuori della classe regolare.
1. La decisione riguardo allo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata deve avvenire nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo dell'allievo, nonché in considerazione dell'ambiente scolastico e dell'organizzazione della scuola.
2. Va verificata periodicamente l'opportunità dei provvedimenti ordinati, che se necessario vanno modificati o terminati.
3. I titolari dell'autorità parentale vanno coinvolti nel processo decisionale concernente i provvedimenti di pedagogia specializzata.
1. L'accertamento da parte dei servizi riconosciuti dal Dipartimento nel settore a bassa soglia avviene se
a) vi sono dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi circa lo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata;
b) si deve procedere a un adeguamento degli obiettivi di apprendimento;
c) sono indicati provvedimenti pedagogico-terapeutici.
2. Per l'esonero di allievi da singole materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio.
1. I provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia vengono garantiti dall'Ufficio.
2. La disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia presuppone un accertamento da parte dei servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. L'annuncio per l'accertamento deve avvenire da parte dei titolari dell'autorità parentale.
1. I mandati di prestazioni a istituzioni per l'istruzione scolastica speciale hanno di norma una validità di quattro anni. Essi disciplinano in particolare il tipo, la qualità e la quantità dell'offerta, le qualifiche del personale, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi per l'indennizzo delle prestazioni.
1. All'occorrenza, gli enti scolastici organizzano offerte particolari per allievi dotati di particolari talenti. Questo compito può anche essere delegato a terzi.
2. Per quanto possibile, ai bambini che frequentano simili offerte deve essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.
3. Possono essere riscossi contributi adeguati dai titolari dell'autorità parentale.
1. Gli allievi devono essere assicurati contro gli infortuni a scuola, durante manifestazioni scolastiche e sul tragitto casa - scuola per le seguenti prestazioni minime
a) Decesso fr. 10 000
b) Invalidità fr. 150 000, 350 per cento cumulativo
1. La somma di garanzia per danni a persone e danni materiali deve ammontare complessivamente almeno a 5 milioni di franchi per sinistro.
1. Prima di decidere un'espulsione dalla scuola, il consiglio scolastico deve concedere ai titolari dell'autorità parentale la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente. Vi si può rinunciare se è necessario un intervento immediato.
1. Può essere nominato insegnante chi è in possesso di un certificato di capacità conforme al regolamento sulla formazione emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
2. In caso di certificati di capacità esteri, va presentata all'Ufficio la verifica dell'equivalenza della CDPE.
1. L'Ufficio può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.
1. I corsi di perfezionamento professionale facoltativi si svolgono fuori dall'orario di scuola o di scuola dell'infanzia.
1. Il congedo di perfezionamento è vincolato alle seguenti condizioni
a) * durante l'attività svolta finora, l'insegnante ha frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto;
b) * il congedo di perfezionamento presenta una continuità temporale e si svolge in linea di principio durante il periodo scolastico;
c) * il contenuto del congedo di perfezionamento presenta di norma una stretta correlazione con il programma didattico.
2. L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.
1. Agli insegnanti assunti a tempo pieno viene concesso uno sgravio per anzianità di due unità d'insegnamento settimanali a partire dal 55° anno d'età e di tre unità d'insegnamento settimanali a partire dal 60° anno d'età. Lo sgravio per anzianità viene concesso dall'inizio dell'anno scolastico in cui l'insegnante compie 55 rispettivamente 60 anni.
1bis. Per gli insegnanti con un volume d'impiego pari almeno al 65 per cento il diritto allo sgravio per anzianità conformemente al capoverso 1 si riduce proporzionalmente. Lo sgravio per anzianità da concedere deve essere calcolato in rapporto al grado d'impiego.
2. Lo sgravio per anzianità vale anche per gli insegnanti impiegati presso diversi enti scolastici.
3. Lo sgravio per anzianità può essere concesso come segue
a) quale riduzione del volume d'impiego;
b) sotto forma di congedo;
c) quale accredito nella contabilità del volume d'impiego;
d) quale rimunerazione.
4. Le possibilità conformemente al capoverso 3 possono essere combinate.
1. La risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa va comunicata per iscritto all'insegnante, rispettivamente all'ente scolastico entro la fine del mese di marzo.
1. Allo stipendio iniziale seguono 21 scatti annuali per anzianità di servizio. I primi quattro scatti per anzianità di servizio ammontano al 3 per cento ciascuno, i successivi quattordici al 2,5 per cento ciascuno e gli ultimi tre al 2 per cento ciascuno dello stipendio iniziale. In casi motivati si può prescindere da uno scatto per anzianità di servizio.
2. Gli enti scolastici possono anche stabilire per lo sviluppo degli stipendi una regolamentazione analoga a quella del diritto cantonale sul personale.
1. Il Cantone versa agli enti scolastici le forfetarie per la scuola regolare per anno scolastico con almeno un pagamento in acconto e un pagamento a saldo. È determinante il numero di allievi che gli enti scolastici contano il giorno di riferimento del censimento degli allievi.
2. ...
1. Hanno diritto a contributi per l'anno scolastico successivo gli enti scolastici che hanno istituito una direzione scolastica entro il 31 luglio.
2. Gli enti scolastici sono tenuti a notificare all'Ufficio entro 20 giorni i cambiamenti rilevanti per il diritto a sussidi, nonché i cambiamenti di personale all'interno delle direzioni scolastiche.
3. I contributi alle direzioni scolastiche regionali vengono versati ai singoli enti scolastici in ragione del rispettivo numero di allievi.
1. L'ubicazione è il luogo nel quale viene impartita la maggior parte delle lezioni settimanali di una sezione.
2. Un'ubicazione è considerata discosta se
a) si trova al di fuori di un insediamento chiuso oppure in zona periferica e se a una distanza adeguata non si trova un'altra ubicazione con la stessa lingua scolastica e lo stesso grado scolastico;
b) oppure se il comprensorio è molto vasto e la maggior parte degli allievi deve coprire un lungo tragitto per raggiungere la scuola.
3. Il Dipartimento allestisce annualmente un elenco degli enti scolastici con ubicazioni discoste. Per l'allestimento dell'elenco fa stato la situazione a ottobre dell'anno precedente.
1. Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per le piccole scuole ammontano per il grado elementare al massimo a 4000 franchi e per il grado secondario I al massimo a 1000 franchi. È determinante il numero complessivo di allievi per ubicazione.
2. Il prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di allievi per la rispettiva aliquota di base conformemente al capoverso 1 si riduce in modo lineare con l'aumento del numero di allievi fino a raggiungere zero franchi con 66 allievi.
1. Quali forfetarie supplementari per scuole secondarie di valle sono computabili esclusivamente le lezioni effettivamente impartite.
1. La partecipazione ai costi degli enti scolastici ammonta a 21 franchi per giorno di calendario. La partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale per il vitto e l'assistenza ammonta in caso di istruzione scolastica speciale in internato a 10 franchi e in caso di istruzione scolastica speciale in esternato a 5 franchi per giorno di permanenza.
1. La partecipazione ai costi da parte dei titolari dell'autorità parentale per gite scolastiche, campi scuola, settimane di progetto nonché escursioni ammonta ad al massimo 16 franchi al giorno.
1. Il Cantone versa contributi per le seguenti spese di perfezionamento professionale obbligatorio e di congedo di perfezionamento
a) * costi per i corsi fino a un massimo di 11 000 franchi;
b) costi per la supplenza.
2. I contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 28 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente.
3. Gli enti scolastici si assumono le seguenti spese
a) retribuzione dell'insegnante e del supplente;
b) spese di viaggio, nonché spese per alloggio e vitto fuori casa, secondo un'aliquota stabilita dal Dipartimento.
4. In caso di perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume in aggiunta i costi del materiale per il corso.
5. Di norma, i corsi di perfezionamento obbligatori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.
1. L'Ufficio può vincolare il versamento dei contributi alla positiva conclusione del perfezionamento professionale.
1. Il Cantone concede agli enti scolastici contributi forfetari per tragitti casa-scuola degli allievi di oltre due chilometri.
2. Il tragitto casa-scuola corrisponde alla distanza tra il luogo di domicilio degli allievi e la sede scolastica. L'Ufficio stabilisce la distanza computabile tra le località in questione. Fa stato l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica. La base è costituita dalla rilevazione del numero di allievi e dei luoghi di domicilio a settembre.
3. La forfetaria ammonta a 65 franchi per allievo e anno scolastico per ogni chilometro di tragitto computabile casa-scuola in una sola direzione.
1. L'Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti
a) verificare l'attuazione e il rispetto delle prescrizioni e degli standard di qualità cantonali da parte degli enti scolastici;
b) valutazione periodica delle scuole popolari;
c) consulenza a insegnati, direzioni scolastiche e autorità scolastiche comunali in questioni relative all'insegnamento, alla pianificazione scolastica, al perfezionamento professionale e alla gestione dei conflitti.
2. L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti e suddivide il territorio cantonale in circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche.
1. Il Servizio psicologico scolastico consiglia e sostiene bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, direzioni scolastiche, autorità scolastiche comunali e istituzioni di aiuto per bambini e adolescenti nell'affrontare problemi scolastici, evolutivi ed educativi.
2. Il Servizio psicologico scolastico svolge accertamenti e consulenze in caso di difficoltà di apprendimento, di prestazione, di comportamento o di sviluppo, nonché in caso di domande relative al percorso formativo di bambini e adolescenti.
3. Oltre ad aiutare nel singolo caso, il Servizio psicologico scolastico partecipa alla prevenzione di problemi scolastici, evolutivi ed educativi.
4. L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti del Servizio psicologico scolastico e suddivide il territorio cantonale in regioni di consulenza.
1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati gli atti normativi seguenti
a) ordinanza concernente l'accoglienza di bambini di quattro anni nelle scuole dell'infanzia del 19 marzo 1996;
b) decreto governativo sull'eleggibilità delle educatrici di scuola dell'infanzia dell'8 marzo 1994;
c) ordinanza sulle ispezioni nelle scuole dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;
d) ordinanza sulla promozione di bambini portatori di handicap nelle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni del 2 luglio 1996;
e) ordinanza sulle prestazioni assicurative per educatrici e bambini della scuola dell'infanzia del 29 giugno 1996;
f) ordinanza per la gestione e l'organizzazione del grado superiore della scuola popolare del 27 ottobre 1998;
g) ordinanza per l'organizzazione di classi ridotte del 6 marzo 2001;
h) ordinanza concernente i sussidi per direzioni scolastiche (ordinanza sulle direzioni scolastiche) del 9 febbraio 2009;
i) ordinanza sull'eleggibilità di personale insegnante di classe ridotta, scuola di avviamento pratico, scuola secondaria e di materie specifiche del 15 maggio 2001;
j) disposizioni di attuazione concernenti la concessione e il sussidiamento dei congedi ai fini della formazione permanente dei maestri delle scuole popolari del 19 marzo 1991;
k) ordinanza sulla promozione nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni (ordinanza sulla promozione) del 15 maggio 2001;
l) ordinanza sulla procedura di passaggio alla scuola popolare di grado superiore (ordinanza sul passaggio) del 17 giugno 1996;
m) ordinanza sul sovvenzionamento di edifici e impianti sportivi scolastici (ordinanza sulle costruzioni scolastiche) del 29 giugno 2010;
n) ordinanza sul perfezionamento e l'aggiornamento permanente del personale insegnante della scuola popolare e della scuola dell'infanzia del 27 ottobre 1998;
o) ordinanza sulle ispezioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;
p) ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolare e scolari e per il personale insegnante del 20 maggio 1975;
q) ordinanza sul promovimento linguistico di bambini alloglotti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 25 giugno 1996;
r) ordinanza sull'istruzione scolastica speciale del 27 novembre 2007.
2. Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.