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Art. 3 Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - 2. Tribunale arbitrale

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Art. 3 ORACTA · 2. Tribunale arbitrale

1. La retribuzione dei membri designati del tribunale arbitrale consiste in

a) un'indennità giornaliera, se la loro attività giudiziaria è associata a una seduta;

b) una rimunerazione di partecipazione per affare, se prendono parte a una decisione per circolazione degli atti.

2. I membri designati del tribunale arbitrale ricevono per sedute un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore al giorno, viene versata metà dell'indennità giornaliera. Per lo studio di atti, rapporti e bozze di sentenze in altri giorni ricevono un'indennità giornaliera in ragione dell'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia.

3. La rimunerazione di partecipazione per affare conformemente al capoverso 1 lettera b si conforma a sua volta all'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia. La sua aliquota corrisponde a quella di un'indennità giornaliera conformemente al capoverso 2. In essa è inclusa la retribuzione per lo studio degli atti, dei rapporti e della bozza della sentenza.

4. La competenza per la determinazione degli importi conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 della presente disposizione spetta al presidente del tribunale arbitrale.

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