Legislator Giurisprudenza & Legislazione
370.310 VESVORACTA CH-GR

Art. 2 Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Retribuzione 1. Autorità di conciliazione

Apri la fonte ufficiale Atto completo (4 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 ORACTA · Retribuzione 1. Autorità di conciliazione

1. Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'aliquota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

2. La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

← Art. 1 ORACTA Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Campo d'applicazione Art. 3 ORACTA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →