370.310
VESVORACTA
CH-GR
Art. 2 Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Retribuzione 1. Autorità di conciliazione
Art. 2 ORACTA · Retribuzione 1. Autorità di conciliazione
1. Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'aliquota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.
2. La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.