370.310
VESVORACTA
CH-GR
Art. 1 Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Campo d'applicazione
Art. 1 ORACTA · Campo d'applicazione
1. La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.