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370.310 VESVORACTA CH-GR

Art. 1 Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Campo d'applicazione

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Art. 1 ORACTA · Campo d'applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Campo d'applicazione Art. 2 ORACTA →

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