Legislator Giurisprudenza & Legislazione
370.310 VESVORACTA CH-GR

Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA) - Campo d'applicazione (VESV)

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Testo normativo (4 Articoli)

1. La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

1. Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'aliquota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

2. La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

1. La retribuzione dei membri designati del tribunale arbitrale consiste in

a) un'indennità giornaliera, se la loro attività giudiziaria è associata a una seduta;

b) una rimunerazione di partecipazione per affare, se prendono parte a una decisione per circolazione degli atti.

2. I membri designati del tribunale arbitrale ricevono per sedute un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore al giorno, viene versata metà dell'indennità giornaliera. Per lo studio di atti, rapporti e bozze di sentenze in altri giorni ricevono un'indennità giornaliera in ragione dell'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia.

3. La rimunerazione di partecipazione per affare conformemente al capoverso 1 lettera b si conforma a sua volta all'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia. La sua aliquota corrisponde a quella di un'indennità giornaliera conformemente al capoverso 2. In essa è inclusa la retribuzione per lo studio degli atti, dei rapporti e della bozza della sentenza.

4. La competenza per la determinazione degli importi conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 della presente disposizione spetta al presidente del tribunale arbitrale.

1. Le spese di viaggio, vitto e pernottamento si conformano alle disposizioni del diritto cantonale sul personale.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →