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Ordinanza sulle istituzioni d'esecuzione del Cantone dei Grigioni (OIE) - Oggetto (VEV)

77 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (77)

Testo normativo (77 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina

a) l'organizzazione e le competenze all'interno dei penitenziari;

b) la gestione delle istituzioni d'esecuzione cantonali e delle istituzioni private dell'esecuzione delle pene e delle misure gestite nel Cantone dei Grigioni, nella misura in cui le norme vengano dichiarate applicabili nella decisione di autorizzazione;

c) la vigilanza sulle istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone dei Grigioni;

d) l'organizzazione, l'esecuzione e lo svolgimento dell'arresto provvisorio, della carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione;

e) l'organizzazione, l'esecuzione e lo svolgimento della carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri;

f) l'organizzazione, l'esecuzione e lo svolgimento dell'arresto da scontare fuori del servizio.

Penitenziari - Compito

1. L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria (Ufficio) gestisce il penitenziario Cazis Tignez.

2. Il penitenziario Cazis Tignez viene gestito come istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure in regime chiuso. Esso serve

a) all'esecuzione di pene detentive;

b) all'esecuzione di internamenti;

c) all'esecuzione di misure terapeutiche stazionarie o di misure protettive, fino a quando non vi è la possibilità di un collocamento in un'istituzione adeguata;

d) all'esecuzione del fermo di polizia, della carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione.

3. In casi eccezionali nel penitenziario Cazis Tignez possono essere eseguiti la carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri nonché ricoveri a scopo di assistenza.

4. Il penitenziario Cazis Tignez ammette uomini, donne e adolescenti.

Penitenziari - Compito

1. L'Ufficio gestisce il penitenziario Realta.

2. Il penitenziario Realta viene gestito come istituzione per l'esecuzione delle pene e delle misure in regime aperto. Esso serve

a) all'esecuzione di pene detentive;

b) all'esecuzione di internamenti;

c) all'esecuzione di pene in forma di semiprigionia e di lavoro in esternato;

d) all'esecuzione della carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri;

e) all'esecuzione dell'arresto da scontare fuori del servizio nella forma disposta.

3. In casi eccezionali nel penitenziario Realta si possono eseguire misure terapeutiche stazionarie e si può procedere a ricoveri a scopo di assistenza.

4. Il penitenziario Realta ammette solamente uomini.

Penitenziari - Organizzazione e competenza

1. La direzione dell'Ufficio

a) emana i regolamenti interni per i penitenziari;

b) stabilisce l'indennizzo per il collocamento nei penitenziari di persone il cui collocamento è stato disposto da Cantoni che non hanno aderito alla Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure;

c) stipula gli accordi di prestazioni conformemente all'articolo 13;

d) in accordo con la Chiesa evangelica e la Chiesa cattolica riconosciute dallo Stato designa i religiosi incaricati dell'assistenza spirituale nei penitenziari (art. 32 cpv. 1);

e) designa i religiosi di altre fedi ammesse per l'assistenza spirituale nei penitenziari (art. 32 cpv. 2).

Penitenziari - Organizzazione e competenza

1. Il direttore del rispettivo penitenziario

a) dirige il penitenziario;

b) è competente per la legittima esecuzione delle pene e delle misure nonché per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno del penitenziario;

c) provvede all'attuazione dell'esecuzione delle pene e delle misure orientata al rischio;

d) emana le istruzioni necessarie, in particolare in merito all'utilizzo della coercizione diretta e all'impiego di mezzi ausiliari;

e) coordina e vigila sull'adempimento dei compiti da parte dei collaboratori, dirige il loro intervento e provvede alla formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori;

f) stipula contratti, se la competenza non spetta alla direzione dell'Ufficio.

2. Il direttore decide in merito

a) alle opposizioni contro misure disciplinari;

b) alle opposizioni contro misure di sicurezza;

c) a trasferimenti urgenti, se questi vengono disposti durante l'orario di lavoro ordinario;

d) all'alimentazione forzata.

3. Il direttore può concedere colloqui ai collocati.

Penitenziari - Organizzazione e competenza

1. In merito a misure disciplinari e di sicurezza decide di norma il responsabile del servizio di assistenza e sicurezza.

2. Al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, la competenza per decidere in merito a trasferimenti urgenti spetta alle persone designate dal direttore.

Penitenziari - Indennizzo

1. Per il collocamento di persone a scopo di esecuzione di pene e misure, l'autorità collocante di un Cantone il quale ha aderito alla Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

2. Per il collocamento di persone a scopo di esecuzione di pene e misure, l'autorità collocante di un Cantone il quale non ha aderito alla Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure deve all'Ufficio almeno le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Penitenziari - Indennizzo

1. Per il collocamento di persone che si trovano in stato di fermo di polizia, la Polizia cantonale deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

2. Per il collocamento di persone che si trovano in carcerazione preventiva, la Procura pubblica deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

3. Per il collocamento di persone che si trovano in carcerazione in vista d'estradizione, la Confederazione deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Penitenziari - Indennizzo

1. Per il collocamento di persone che si trovano in carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene, ridotte di cinque franchi.

Penitenziari - Indennizzo

1. Per il collocamento di persone che si trovano in arresto da scontare fuori del servizio, l'Ufficio del militare e della protezione civile deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Penitenziari - Indennizzo

1. Per il ricovero a scopo di assistenza di persone in un penitenziario, l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti deve all'Ufficio le spese di vitto e alloggio stabilite dalla Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene.

Esecuzione delle pene e delle misure

1. L'esecuzione delle pene e delle misure si orienta ai reati, al potenziale di rischio e alla necessità di indurre un cambiamento nei collocati.

2. Nell'esecuzione delle pene e delle misure si deve tenere conto delle esigenze di sicurezza del pubblico, dei collaboratori delle istituzioni d'esecuzione e dei collocati.

3. I casi di esecuzione di una pena vengono trattati in modo strutturato secondo il processo di esecuzione delle sanzioni orientato ai rischi.

Esecuzione delle pene e delle misure

1. Le istituzioni d'esecuzione stipulano un accordo di prestazioni con le istituzioni e i penitenziari coinvolti per l'adempimento di singoli compiti d'esecuzione, se essere autorizzano i terzi coinvolti a disporre misure di sicurezza, coercitive o disciplinari.

2. Nell'accordo di prestazioni esse disciplinano il tipo e l'entità del trasferimento dei compiti, le facoltà delegate nonché gli ulteriori diritti e doveri.

Esecuzione delle pene e delle misure

1. Nel regolamento interno le istituzioni d'esecuzione disciplinano in maggiore dettaglio i diritti e i doveri dei collocati.

2. Per quanto la relativa forma d'esecuzione lo richieda, il regolamento interno disciplina in particolare quanto segue

a) il campo d'applicazione;

b) l'organizzazione;

c) l'ammissione e la dimissione;

d) le regole di comportamento generali e l'attività di esecuzione quotidiana;

e) il lavoro di esecuzione;

f) il lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale nonché la retribuzione;

g) l'organizzazione del tempo libero;

h) l'assistenza medica, spirituale e sociale;

i) i rapporti con il mondo esterno;

j) le disposizioni di sicurezza e i divieti;

k) le misure di sicurezza, il regime disciplinare e i rimedi giuridici.

3. I collocati sono tenuti a rispettare il regolamento interno.

4. Al momento dell'ammissione, il regolamento interno viene consegnato ai collocati o messo a loro disposizione in altro modo.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Ammissione

1. I penitenziari possono ammettere collocati solamente sulla base di una delle seguenti disposizioni

a) un mandato d'esecuzione;

b) una decisione di collocamento;

c) una decisione d'arresto;

d) un arresto provvisorio o una custodia di polizia.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Ammissione

1. Al momento dell'ammissione il collocato viene interrogato circa il suo stato di salute.

2. Il personale medico specializzato visita il collocato in tempi rapidi dopo l'ammissione.

3. In presenza di indizi secondo cui un trattamento medico è improrogabile e necessario, occorre consultare immediatamente un medico.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Ammissione

1. Al momento dell'ammissione i penitenziari informano il collocato in forma adeguata in merito ai suoi diritti e doveri.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Ammissione

1. Dopo l'ammissione ed effettuati i necessari accertamenti, i penitenziari allestiscono un piano d'esecuzione per ogni collocato.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I penitenziari stabiliscono quali effetti personali togliere al collocato per motivi di sicurezza e ordine, nonché di salute e igiene.

2. Gli oggetti non consentiti o i bagagli troppo voluminosi possono essere depositati o spediti a spese del collocato oppure distrutti senza indennizzo.

3. I penitenziari tolgono al collocato il denaro contante. Il denaro contante viene versato sui conti gestiti per il collocato.

4. Gli oggetti portati dai collocati vengono controllati e vengono iscritti nell'elenco degli effetti personali almeno per bagaglio. L'elenco degli effetti personali viene firmato dal collocato e da un collaboratore responsabile dell'esecuzione.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Il giorno della liberazione il penitenziario consegna contro firma al collocato gli effetti personali presi in consegna.

2. Se il giorno della liberazione, dopo aver coperto le spese a suo carico il collocato dispone di un credito, il penitenziario versa tale credito sul conto designato dall'autorità competente o dal collocato. In casi eccezionali il credito viene consegnato al collocato sotto forma di denaro contante.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I penitenziari utilizzano i crediti di persone evase per coprire i crediti scoperti.

2. I penitenziari conservano per cinque anni un eventuale credito residuo e gli effetti personali delle persone evase.

3. Una volta scaduto il periodo di conservazione, l'autorità collocante può designare la persona avente diritto. Se essa non si avvale di questa possibilità, un eventuale credito residuo e il ricavato dalla realizzazione degli effetti personali abbandonati verranno versati al fondo di sostegno.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Ogni collocato è obbligato a lavorare.

2. Fatti salvi la semiprigionia, nonché l'alloggio e il lavoro in esternato, il lavoro viene di regola svolto nelle aziende dei penitenziari.

3. Le persone che dispongono di buone qualifiche possono essere autorizzate a svolgere attività lavorative temporanee al di fuori del penitenziario, dietro istruzione e sotto sorveglianza. Per i collocati che scontano la pena in regime chiuso, tale attività lavorativa è possibile al più presto dopo aver scontato un terzo della pena.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Il lavoro viene assegnato secondo le attitudini e le capacità del collocato, nonché secondo le possibilità e le esigenze delle aziende dei penitenziari.

2. I collocati devono rispettare le norme d'esercizio e di prevenzione degli infortuni e dare seguito alle disposizioni dei collaboratori responsabili dell'esecuzione.

3. Essi vengono sorvegliati mentre lavorano.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I collocati vengono valutati periodicamente in base ai requisiti dell'attività lavorativa assegnata, al tempo di lavoro, al comportamento sul posto di lavoro e alla produttività.

2. La qualificazione costituisce la base per il calcolo della retribuzione.

3. La qualificazione viene presa in considerazione anche per la concessione di uscite e congedi, nonché per i rapporti sulla condotta.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Nei limiti delle loro possibilità, i penitenziari provvedono affinché vengano proposte offerte per la formazione e il perfezionamento professionale personali dei collocati.

2. Si mira allo svolgimento di apprendistati, formazioni professionali di base con attestato o corsi di qualificazione professionale se sono dati la motivazione, i presupposti e le possibilità d'impiego.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I penitenziari mettono a disposizione dei collocati una selezione di libri e giornali.

2. I collocati possono essere autorizzati ad acquistare libri a proprie spese. Lo stesso vale per gli abbonamenti a giornali o riviste, che devono però essere consegnati direttamente dall'editore.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I collocati ricevono tre pasti al giorno.

2. Su prescrizione del medico del penitenziario vengono serviti pasti dietetici, complementi alimentari e pasti supplementari.

3. Desideri speciali riguardanti il vitto che sono da ricondurre alla concezione del mondo o alla religione del collocato vengono per quanto possibile tenuti in considerazione.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I collocati hanno la possibilità di passare almeno un'ora al giorno all'aperto.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. L'assistenza sanitaria corrisponde allo standard al di fuori dei penitenziari.

2. Di regola essa viene fornita dal servizio sanitario del penitenziario nonché dai medici del penitenziario. Su richiesta del medico responsabile del penitenziario, i penitenziari fanno capo ad altri specialisti al fine di garantire un'assistenza sanitaria adeguata.

3. Il medico non può essere scelto liberamente.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Le cure dentarie vengono fornite se sono improrogabili e necessarie.

2. I penitenziari possono autorizzare un ulteriore trattamento in presenza di una garanzia di assunzione delle spese.

3. I penitenziari designano i dentisti che vengono presi in considerazione.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Le persone collocate sono tenute alla regolare igiene personale.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. L'assistenza spirituale compete alla Chiesa evangelica e alla Chiesa cattolica riconosciute dallo Stato.

2. Possono essere ammessi religiosi di altre fedi, se

a) il richiedente appartiene a un'altra religione;

b) i religiosi ammessi non possono soddisfare le esigenze spirituali del richiedente;

c) è possibile trovare un religioso affidabile della fede desiderata.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I penitenziari sostengono i collocati nella stipulazione di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. Se non è possibile stipulare un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i penitenziari informano l'autorità collocante in merito all'assenza di una copertura assicurativa. I penitenziari assicurano i collocati senza copertura assicurativa per il trattamento adeguato delle conseguenze di un infortunio.

3. I penitenziari sostengono i collocati nel risolvere problemi personali legati all'esecuzione delle pene e delle misure, negli accertamenti in vista di misure professionali e nella preparazione della liberazione.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I negozi giuridici tra collocati sono in linea di principio vietati. Lo stesso vale per i negozi giuridici tra collocati e collaboratori responsabili dell'esecuzione.

2. I penitenziari possono ammettere eccezioni, se ciò è nell'interesse del collocato e conciliabile con gli obiettivi dell'esecuzione delle pene o delle misure.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I penitenziari possono sorvegliare e limitare la corrispondenza postale e telecomunicazioni, se ciò è conciliabile con l'articolo 36 LEG. Disciplinano i dettagli nel regolamento interno.

2. Il possesso e l'uso di dispositivi privati di comunicazione e per la trasmissione di dati sono vietati.

3. I collocati possono utilizzare i dispositivi di comunicazione e per la trasmissione di dati messi a disposizione dai penitenziari a norma del regolamento interno.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. I collocati possono ricevere visite da parte di familiari o altre persone vicine una volta alla settimana per almeno un'ora.

2. Le modalità delle visite dipendono dalle situazioni d'esercizio. Nel limite del possibile si tiene conto delle circostanze personali del collocato.

3. Le sale per le visite sono sorvegliate.

4. Alle persone che hanno violato le regole per le visite o che pregiudicano notevolmente in altro modo la sicurezza e l'ordine del penitenziario possono essere vietate le visite per al massimo tre mesi, in caso di recidiva definitivamente. I coniugi, i conviventi, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle non possono essere esclusi definitivamente dalle visite.

5. I colloqui con difensori, avvocati, religiosi, rappresentanti legali, rappresentanti delle autorità nonché altri pubblici ufficiali non vengono calcolati nel numero delle visite consentite.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Al fine di verificare l'identità delle persone per i controlli di accesso e di uscita, possono essere utilizzati i seguenti dati biometrici

a) i dati dattiloscopici: impronte digitali, palmari e del profilo della mano;

b) l'iride o la retina dell'occhio.

2. Le procedure biometriche devono essere strutturate in modo che vengano utilizzate consapevolmente dalle persone che necessitano di un'autorizzazione, con l'obiettivo di essere riconosciute dal sistema.

3. I dati biometrici rilevati devono essere salvati su un supporto dati esterno che viene consegnato alla persona interessata o su un impianto per l'elaborazione di dati che verifica autonomamente l'identità di una persona e che non è collegato ad altri impianti per l'elaborazione di dati.

4. I dati biometrici rilevati devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative dall'acceso, dalla presa in visione e dalla modifica da parte di persone non autorizzate.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. La sorveglianza con acquisizione di immagini non deve essere indicata da un pittogramma, se essa è facilmente riconoscibile dal collocato o se avviene all'interno del penitenziario.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. La sorveglianza con acquisizione di audio che permette di identificare le persone è consentita se sussiste una minaccia concreta per la sicurezza e l'ordine.

2. L'inizio della sorveglianza con acquisizione di audio riferita a una persona deve essere riconoscibile.

3. Non sono consentite le registrazioni.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. L'utilizzo della coercizione diretta e l'impiego di mezzi ausiliari richiedono una formazione corrispondente e devono essere documentati.

2. I penitenziari stabiliscono quanto segue in un'istruzione

a) le forme di coercizione diretta e dei mezzi ausiliari;

b) le qualifiche delle persone autorizzate ad utilizzare la coercizione;

c) i processi, i ruoli e le persone responsabili;

d) i rapporti che devono essere allestiti dopo un intervento.

3. Il direttore deve essere informato in merito all'utilizzo della coercizione diretta o l'impiego di mezzi ausiliari.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Quotidianità dell'esecuzione

1. Se un collocato rifiuta di mangiare e bere, viene informato il medico del penitenziario.

2. Il medico del penitenziario informa il collocato in merito ai rischi associati al rifiuto di mangiare e bere. Se un'informazione chiara e certa tra il medico del penitenziario e il collocato non è possibile, viene coinvolto un traduttore o un'altra persona adeguata.

3. Nonostante il collocato abbia espresso il rifiuto di mangiare e bere, gli vengono offerti pasti tre volte al giorno. L'accesso alle bevande è garantito.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Esecuzione delle misure disciplinari

1. Le multe disciplinari vengono saldate con la parte della retribuzione destinata a essere versata in contanti o agli acquisti.

2. Se non è possibile saldare la multa disciplinare con il credito disponibile, essa verrà compensata con la retribuzione non ancora versata, nella misura in cui il collocato non ne abbia bisogno per sostenere spese inevitabili o per acquistare articoli urgentemente necessari.

3. Le multe disciplinari vanno a favore del fondo di sostegno dei penitenziari.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Esecuzione delle misure disciplinari

1. L'arresto viene eseguito in celle dotate soltanto di un posto letto ed elementi di arredo indispensabili per l'igiene.

2. Durante l'arresto il collocato rimane escluso dal lavoro, dalle attività del tempo libero, da manifestazioni, dagli acquisti e dai contatti con l'esterno. È consentito lasciare la cella solo per la permanenza all'aperto nonché per i contatti con le autorità di vigilanza, i difensori, gli avvocati, i religiosi nonché i medici.

3. I penitenziari designano le celle destinate all'esecuzione dell'arresto.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Fine dell'esecuzione delle pene e delle misure

1. Su richiesta delle autorità o dei tribunali collocanti i penitenziari redigono rapporti sulla condotta del collocato.

2. I penitenziari informano immediatamente e di propria iniziativa le autorità collocanti in merito ad avvenimenti straordinari che concernono i collocati.

Esecuzione delle pene e delle misure - Penitenziari - Fine dell'esecuzione delle pene e delle misure

1. I penitenziari possono scarcerare un collocato solamente se

a) l'autorità collocante dispone la liberazione;

b) l'autorità competente dispone il trasferimento.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. I Servizi psichiatrici dei Grigioni gestiscono l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

2. L'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche gestisce sezioni chiuse e aperte per l'esecuzione delle pene e delle misure. Essa serve

a) all'esecuzione di misure terapeutiche stazionarie (art. 59 e art. 60 CP);

b) all'intervento in situazioni di crisi;

c) al trattamento stazionario finalizzato all'avvio di un trattamento ambulatoriale (art. 63 cpv. 3 CP);

d) all'esecuzione differente delle pene di collocati la cui integrità fisica è gravemente compromessa (art. 80 CP).

3. L'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche ammette donne e uomini.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Per il collocamento di una persona nell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche, l'autorità collocante deve ai Servizi psichiatrici dei Grigioni i contributi dovuti per il reparto in questione in conformità alla legislazione in materia di assicurazione malattia nonché l'indennizzo concordato.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Per l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche non si applicano le regole relative al lavoro e alla formazione contenute nella presente ordinanza.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Uno dei medici responsabili visita il collocato il giorno dell'entrata.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Per l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche non si applicano le regole relative all'esecuzione di multe disciplinari e dell'arresto.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Se nessuno reclama un credito di una persona evasa rimanente dopo la copertura delle spese secondo l'articolo 21 capoverso 1, con questo importo l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche finanzia acquisti o attività speciali per i collocati.

Esecuzione delle pene e delle misure - Istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche

1. Per il resto per l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche si applicano per analogia le regole valide per l'esecuzione delle pene e delle misure nei penitenziari.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità approva il regolamento interno dei penitenziari. Esso sottopone il regolamento interno approvato alla Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure per approvazione.

2. La Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure approva il regolamento interno dei penitenziari.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità esercita la vigilanza sull'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

2. Esso verifica periodicamente se l'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche rispetta le direttive giuridiche.

3. Ogni anno richiede un rapporto ai Servizi psichiatrici dei Grigioni, all'Ufficio e all'Ufficio dell'igiene pubblica sull'attività dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

4. Esso può eseguire visite di controllo con il coinvolgimento di uno specialista.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. I Servizi psichiatrici dei Grigioni, l'Ufficio e l'Ufficio dell'igiene pubblica notificano al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità episodi che potrebbero richiedere un intervento di vigilanza.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. Le istituzioni private presentano domanda di autorizzazione a gestire un'istituzione d'esecuzione ai sensi dell'articolo 13d LEG al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

2. La domanda deve contenere in particolare i documenti e le informazioni seguenti

a) autorizzazione cantonale per la gestione di un'istituzione secondo la legislazione sanitaria, sui disabili o sulla scuola;

b) ente responsabile e organizzazione;

c) estratto del casellario giudiziale dei membri della direzione;

d) estratto del registro delle esecuzioni dell'istituzione e dei membri della direzione;

e) ubicazione e piano dei locali;

f) offerta di prestazioni;

g) piano di esercizio e di sicurezza;

h) concetto direttivo;

i) concetto di assistenza;

j) organico;

k) regolamento interno.

3. L'Ufficio stabilisce i requisiti contenutistici relativi ai settori menzionati nel capoverso 2.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità esercita la vigilanza sulle istituzioni private per l'esecuzione di pene e misure.

2. Esso pubblica un elenco delle istituzioni private autorizzate all'esecuzione di pene e misure.

3. Esso verifica periodicamente se le istituzioni private d'esecuzione delle pene e delle misure rispettano le condizioni legate all'autorizzazione e le ulteriori direttive giuridiche.

4. Ogni anno esso richiede un rapporto all'Ufficio e all'autorità cantonale che ha rilasciato l'autorizzazione per la gestione secondo la legislazione sanitaria, sui disabili o sulla scuola.

5. Esso può eseguire visite di controllo con il coinvolgimento di uno specialista.

Esecuzione delle pene e delle misure - Vigilanza

1. Le istituzioni private dell'esecuzione delle pene e delle misure, l'Ufficio e l'autorità cantonale che ha rilasciato alle istituzioni private l'autorizzazione per la gestione secondo la legislazione sanitaria, sui disabili o sulla scuola notificano al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità i casi che potrebbero richiedere un intervento di vigilanza.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. La Procura pubblica gestisce carceri giudiziarie a Davos, Ilanz, Thusis e Samedan. Esse servono al collocamento di persone arrestate provvisoriamente nonché all'esecuzione della carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione.

2. L'arresto provvisorio, la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione possono anche essere eseguiti nei penitenziari nonché in altre istituzioni idonee. Per la gestione è competente la relativa istituzione.

3. Nei penitenziari i collocati vengono assistiti dai collaboratori dei penitenziari, nelle altre istituzioni dalla Polizia cantonale o dal personale della clinica. Per l'assistenza sanitaria e l'assistenza spirituale possono essere coinvolti specialisti esterni.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. L'autorità collocante ai sensi delle seguenti regole è

a) per l'arresto provvisorio la Polizia cantonale, se non è stato aperto alcun procedimento penale, altrimenti la Procura pubblica;

b) per la carcerazione preventiva la Procura pubblica;

c) per la carcerazione di sicurezza il tribunale che conduce il procedimento;

d) per la carcerazione in vista d'estradizione l'autorità federale competente.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. L'istituzione competente per l'esecuzione controlla l'elenco degli effetti personali allestito dalla polizia al momento del collocamento e trasmette una copia di tale elenco all'autorità collocante.

2. Ai collocati vengono lasciati i vestiti, la biancheria intima, gli articoli da toilette e su richiesta i gioielli e gli orologi indossati privi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Essi devono confermare per iscritto che conservano gli effetti personali.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. I collocati non sono obbligati a lavorare.

2. L'autorità collocante può autorizzare i collocati a svolgere un'attività adeguata nella loro cella o nella loro camera, o, nel caso di espiazione in un penitenziario, presso i posti di lavoro in loco.

3. Per l'attività assegnata i collocati percepiscono una retribuzione secondo le direttive della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene concernenti la retribuzione nei penitenziari.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Al più tardi dopo una settimana i collocati ricevono quotidianamente la possibilità di passare almeno un'ora al giorno all'aperto.

2. L'autorità collocante può vincolare a condizioni la permanenza all'aperto.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. L'autorità collocante controlla i contatti con l'esterno. Il diritto a contatti privilegiati senza sorveglianza spetta solamente ai difensori, ai curatori, alle persone incaricate da un mandato precauzionale valido e ai rappresentanti delle autorità.

2. L'autorità collocante controlla la corrispondenza e altri invii. Al fine di garantire l'attività istruttoria essa può emanare disposizioni restrittive o vietare la corrispondenza con determinate persone. L'autorità collocante può delegare completamente o parzialmente il controllo all'istituzione competente per l'esecuzione.

3. Ai collocati sono permessi contatti telefonici solamente con l'autorizzazione dell'autorità collocante.

4. Le visite sono consentite solo con l'autorizzazione dell'autorità collocante. Questa definisce insieme all'istituzione d'esecuzione il numero di visite, il numero di visitatori, il momento nonché la durata delle visite e decide se debba essere presente un controllore.

5. Con l'autorizzazione dell'autorità collocante, i collocati possono acquistare a proprie spese libri, riviste nonché giornali e materiale, per quanto ciò sia conciliabile con il regolamento interno.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Se lo scopo dell'attività istruttoria lo richiede, l'autorità collocante dispone il collocamento in segregazione cellulare.

2. In segregazione cellulare i collocati lavorano da soli e passano il proprio tempo libero in cella.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Infrazioni del collocato al regolamento del carcere o contro disposizioni dell'istituzione d'esecuzione possono essere punite mediante misure disciplinari.

2. Possono essere disposte le misure disciplinari seguenti

a) ammonimento;

b) limitazione o revoca del diritto di disporre di mezzi finanziari fino a tre mesi;

c) esclusione dalla partecipazione alle attività in comune e del tempo libero fino a tre mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;

d) limitazione o privazione di media scritti ed elettronici nonché del possesso di apparecchi per la riproduzione audio e video fino a due mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;

e) limitazione o revoca del diritto di visita o di corrispondenza fino a tre mesi. Sono fatti salvi i contatti con le autorità di vigilanza, i difensori, gli avvocati, i religiosi nonché i medici;

f) arresto fino a 14 giorni.

3. Sanzioni disciplinari diverse possono essere cumulate.

4. L'arresto è consentito soltanto in caso di infrazioni disciplinari gravi e ripetute.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Se l'esecuzione dell'arresto provvisorio o della carcerazione preventiva avviene in un penitenziario, la competenza di disporre di decisioni di diritto dell'esecuzione e per la relativa impugnazione si conforma all'articolo 46 e all'articolo 47 capoverso 1 LEG, nella misura in cui, in virtù del diritto federale, la competenza non spetti all'autorità collocante.

2. Se l'arresto provvisorio o la carcerazione preventiva viene eseguito altrove, l'autorità collocante adotta tutte le decisioni di diritto dell'esecuzione.

3. Decisioni conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 possono essere impugnate entro 30 giorni dalla comunicazione mediante ricorso amministrativo al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

4. Gli interessati e la Procura pubblica possono presentare ricorso al Tribunale d'appello contro le decisioni su ricorso del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Per la procedura fanno stato per analogia le regolamentazioni valide per il ricorso di diritto penale.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Se la carcerazione di sicurezza viene eseguita in un penitenziario, la competenza di disporre decisioni di diritto dell'esecuzione e per la relativa impugnazione si conforma all'articolo 46 e all'articolo 47 LEG, nella misura in cui, in virtù del diritto federale, la competenza non spetti al tribunale che dirige il procedimento.

2. Se la carcerazione di sicurezza viene eseguita altrove, il tribunale che dirige il procedimento adotta tutte le decisioni di diritto dell'esecuzione.

3. Gli interessati e la Procura pubblica possono presentare ricorso al Tribunale d'appello contro decisioni conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2, nella misura in cui non sia possibile appellarsi al Tribunale federale. Per la procedura fanno stato per analogia le regolamentazioni del ricorso di diritto penale.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Per la carcerazione in vista d'estradizione la competenza di disporre decisioni di diritto dell'esecuzione e per la relativa impugnazione si conforma agli articoli 46 segg. LEG, nella misura in cui, in virtù del diritto federale, la competenza non spetti all'autorità collocante.

Arresto provvisorio, carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione

1. Per il resto per l'arresto provvisorio, la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione si applicano per analogia le regole valide per l'esecuzione delle pene e delle misure, nella misura in cui non sia previsto nulla di diverso.

Carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri

1. I collocati hanno diritto di telefonare a proprie spese. Se esistono indizi concreti secondo cui le telefonate minacciano la sicurezza o l'obiettivo della carcerazione o vengono usate impropriamente per evadere, i contatti telefonici con determinate persone può essere vietato temporaneamente o limitato a determinate persone.

2. I collocati possono inviare e ricevere lettere e pacchi a proprie spese. I pacchi non possono contenere oggetti non consentiti. Gli oggetti non consentiti vengono ritirati alla presenza del collocato e aggiunti ai suoi effetti personali.

3. I collocati hanno diritto a visite non sorvegliate. I visitatori devono richiedere un'autorizzazione all'istituzione competente per l'esecuzione. Può essere rilasciata un'autorizzazione generale.

Carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri

1. Se la carcerazione preliminare, in vista del rinvio forzato o cautelativa vengono eseguite in un penitenziario, la competenza di disporre di decisioni di diritto dell'esecuzione e per la relativa impugnazione si conformano all'articolo 46 e all'articolo 47 capoverso 1 LEG.

2. Se la carcerazione in vista del rinvio forzato viene eseguita in un carcere giudiziario, tutte le decisioni di diritto dell'esecuzione necessarie vengono adottate dalla Polizia cantonale.

Carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri

1. Per il resto per la carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri si applicano per analogia le regole dell'esecuzione delle pene e delle misure, nella misura in cui non sia previsto nulla di diverso.

Arresto da scontare fuori del servizio

1. L'Ufficio del militare e della protezione civile esegue l'arresto da scontare fuori del servizio. Per l'esecuzione coattiva dell'arresto da scontare fuori del servizio si può fare capo all'aiuto della Polizia cantonale.

2. Di regola l'arresto da scontare fuori dal servizio viene eseguito nelle strutture militari sotto la responsabilità dell'esercito.

3. Se ciò non è possibile, l'arresto da scontare fuori del servizio viene eseguito nei penitenziari.

Arresto da scontare fuori del servizio

1. Infrazioni del collocato al regolamento dello stabilimento carcerario o contro disposizioni dell'istituzione d'esecuzione possono essere punite con la multa fino a 500 franchi.

Arresto da scontare fuori del servizio

1. Se l'arresto da scontare fuori del servizio viene eseguito in un penitenziario, la competenza di disporre misure disciplinari e per la relativa impugnazione si conforma all'articolo 46 e all'articolo 47 capoverso 1 LEG. L'Ufficio del militare e della protezione civile adotta le ulteriori decisioni di diritto dell'esecuzione.

2. Se l'arresto da scontare fuori del servizio viene eseguito in una struttura militare, l'Ufficio del militare e della protezione civile adotta tutte le decisioni di diritto dell'esecuzione.

Arresto da scontare fuori del servizio

1. Per il resto per l'esecuzione dell'arresto da scontare fuori del servizio si applicano per analogia le regole valide per l'esecuzione delle pene e delle misure, nella misura in cui non sia previsto nulla di diverso.

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