217.340
KVLKOCCON
CH-GR
Art. 3 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) - Ufficio
Organizzazione e competenze
Art. 3 OCCon · Ufficio
1. All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte comunali.
2. L'Ufficio
a) è competente per l'emanazione di istruzioni;
b) se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte e li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune;
c) mette a disposizione un check service e può predisporre ulteriori strumenti per la garanzia della qualità e dei dati, per lo scambio di dati nonché per l'archiviazione; e
d) provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati designati dai comuni.