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Art. 3 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) - Ufficio

Organizzazione e competenze
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Art. 3 OCCon · Ufficio

1. All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte comunali.

2. L'Ufficio

a) è competente per l'emanazione di istruzioni;

b) se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte e li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune;

c) mette a disposizione un check service e può predisporre ulteriori strumenti per la garanzia della qualità e dei dati, per lo scambio di dati nonché per l'archiviazione; e

d) provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati designati dai comuni.

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