217.340
KVLKOCCON
CH-GR
Art. 2 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) - Campo d'applicazione
In generale
Art. 2 OCCon · Campo d'applicazione
1. Il catasto delle condotte comprende tutte le condotte sotterranee e fuori terra e i relativi impianti sul territorio del Cantone.
2. Ne sono esclusi
a) drenaggi agricoli;
b) condotte e impianti di importanza secondaria.
3. Le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiusi che si trovano esclusivamente all'interno di una determinata area (ad esempio area artigianale, industriale o sportiva) non devono essere inserite nel catasto delle condotte. Le condotte che attraversano il tracciato o l'area devono tuttavia essere inserite in ogni caso nel catasto delle condotte.