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Art. 2 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) - Campo d'applicazione

In generale
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Art. 2 OCCon · Campo d'applicazione

1. Il catasto delle condotte comprende tutte le condotte sotterranee e fuori terra e i relativi impianti sul territorio del Cantone.

2. Ne sono esclusi

a) drenaggi agricoli;

b) condotte e impianti di importanza secondaria.

3. Le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiusi che si trovano esclusivamente all'interno di una determinata area (ad esempio area artigianale, industriale o sportiva) non devono essere inserite nel catasto delle condotte. Le condotte che attraversano il tracciato o l'area devono tuttavia essere inserite in ogni caso nel catasto delle condotte.

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