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Art. 8 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Cataloghi di geodati

Geodati e geoservizi
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Art. 8 OCGI · Cataloghi di geodati

1. Il Dipartimento tiene

a) un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;

b) un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;

c) un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.

2. Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.

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