Legislator Giurisprudenza & Legislazione
217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 6 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Organo cantonale preposto

Organizzazione e competenze
Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 OCGI · Organo cantonale preposto

1. Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.

2. Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.

← Art. 5 OCGI Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione Art. 7 OCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →