217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 6 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Organo cantonale preposto
Organizzazione e competenze
Art. 6 OCGI · Organo cantonale preposto
1. Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.
2. Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.