Legislator Giurisprudenza & Legislazione
217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 5 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Ufficio

Organizzazione e competenze
Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 OCGI · Ufficio

1. Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti

a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;

b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;

c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;

d) consulenza a servizi cantonali;

e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;

f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.

2. Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.

3. Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.

← Art. 4 OCGI Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione Art. 6 OCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →