Art. 5 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Ufficio
Art. 5 OCGI · Ufficio
1. Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti
a) coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;
b) preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;
c) collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;
d) consulenza a servizi cantonali;
e) gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;
f) emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.
2. Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.
3. Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.