217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 4 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Commissione SIG
Organizzazione e competenze
Art. 4 OCGI · Commissione SIG
1. La Commissione SIG
a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;
b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;
c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.
2. Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.
3. Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.
4. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.