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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 4 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Commissione SIG

Organizzazione e competenze
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Art. 4 OCGI · Commissione SIG

1. La Commissione SIG

a) tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;

b) segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;

c) consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.

2. Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.

3. Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.

4. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.

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