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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 3 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Definizioni

Disposizioni generali
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Art. 3 OCGI · Definizioni

1. Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.

2. Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.

3. Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.

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