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Art. 20 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Trasmissione di geodati di base

Trasmissione di geodati
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Art. 20 OCGI · Trasmissione di geodati di base

1. I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.

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