217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 20 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Trasmissione di geodati di base
Trasmissione di geodati
Art. 20 OCGI · Trasmissione di geodati di base
1. I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.