Legislator Giurisprudenza & Legislazione
217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 2 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Applicabilità del diritto federale

Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 OCGI · Applicabilità del diritto federale

1. Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione.

← Art. 1 OCGI Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione Art. 3 OCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →