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Art. 19 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Scambio di dati tra autorità

Trasmissione di geodati
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Art. 19 OCGI · Scambio di dati tra autorità

1. Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.

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