217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 19 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Scambio di dati tra autorità
Trasmissione di geodati
Art. 19 OCGI · Scambio di dati tra autorità
1. Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.