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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 18 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Istruzioni tecniche

Geodati e geoservizi
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Art. 18 OCGI · Istruzioni tecniche

1. L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.

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