217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 18 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Istruzioni tecniche
Geodati e geoservizi
Art. 18 OCGI · Istruzioni tecniche
1. L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.