217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 15 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - 2. Servizi specializzati comunali e regionali
Geodati e geoservizi
Art. 15 OCGI · 2. Servizi specializzati comunali e regionali
1. I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.
2. L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.
3. In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.