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Art. 15 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - 2. Servizi specializzati comunali e regionali

Geodati e geoservizi
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Art. 15 OCGI · 2. Servizi specializzati comunali e regionali

1. I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.

2. L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.

3. In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

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