217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 14 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Tenuta e archiviazione di geodati 1. Servizi specializzati cantonali
Geodati e geoservizi
Art. 14 OCGI · Tenuta e archiviazione di geodati 1. Servizi specializzati cantonali
1. I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.
2. L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.
3. In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.