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Art. 14 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Tenuta e archiviazione di geodati 1. Servizi specializzati cantonali

Geodati e geoservizi
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Art. 14 OCGI · Tenuta e archiviazione di geodati 1. Servizi specializzati cantonali

1. I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.

2. L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.

3. In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.

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